Con la
Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 l’Inps ha illustrato gli aspetti generali
degli incentivi previsti in favore della ricollocazione lavorativa dei soggetti
privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI.
Il 28 giugno del 2013, in coincidenza con la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il DL n.76/2013 (1), recante “Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e
altre misure finanziarie urgenti”.
La finalità
prevalente del provvedimento è quella di rilanciare l’occupazione attraverso la
previsione di incentivi per l’assunzione di giovani, nonché di interventi in
favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione,
percettori dell’indennità ASpI.
La circolare
in commento si occupa dell’incentivo previsto in favore dei percettori dell’indennità
Aspi e ricorda che la nuova agevolazione è stata introdotta attraverso la
modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 ha apportato alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato
del lavoro.
Dopo
l’articolo 2, comma 10, è stato, infatti, inserito il comma 10bis, che così
recita: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno
e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta
per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso
con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che,
al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto
la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non
ricorrono le menzionate condizioni ostative.
I destinatari
del provvedimento
Il beneficio
è riferito alle assunzioni a tempo
pieno ed indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. La
nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che, avendo inoltrato istanza
di concessione dell’indennità di disoccupazione, abbiano titolo alla
prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Dal momento
che la finalità della norma è rivolta alla creazione stabile di occupazione per
i soggetti che ne sono sprovvisti, l’Inps ha specificato che si potrà accedere
all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di
un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità
ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della
legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in
conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
I beneficiari
dell’incentivo
Possono
accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le
Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma
subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni,
nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori
assunti a scopo di somministrazione.
Oggetto dell’incentivo
L’incentivo
è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore
avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
L’importo
viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i
periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Qualora
questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura
intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione
dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile
dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il
quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite,
dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono
considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti
ridotti.
L’istituo
previdenziale ha precisato, altresì, che la somma a credito dell'azienda non
potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche
le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio
introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata
dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene
assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale
dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già
usufruito all'atto dell'assunzione.
Il diritto
dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il
lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato.
Cumulo con
altri incentivi.
In presenza
degli specifici presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti
in forza della normativa vigente.
Condizioni
di accesso al beneficio
L’incentivo
introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve rispettare la
disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Conseguentemente,
secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria
degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n.
1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.
Ove
ricorrano le condizioni per l’applicazione dei suindicati regolamenti “de
minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli
aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione
contenuta nel DPR n.445/2000.
Tale
dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e
indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti
aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti
"de minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre
contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel
triennio alla data della richiesta.
L'importo
totale dell’agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti
in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.
Il triennio
è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è
stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l'importo
dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere
individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel
periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de
minimis”.
Per la
corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
- determinare
il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore
agevolato;
- calcolare
il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi
tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa
l’agevolazione da attribuire.
Nelle
ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis”
si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere
della dichiarazione.
I principi
appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in
relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente
rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI.
In tale
circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti "de
minimis" nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di
trasformazione del rapporto.
Indicazioni
operative. Adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi
Per quanto
riguarda le indicazioni operative relative agli adempimenti richiesti ai datori
di lavoro ed alle sedi Inps per l’accesso agli incentivi, nonché per i termini
della trasmissione della dichiarazione “de minimis”, si consiglia di consultare
il testo integrale della circolare:
Valerio
Pollastrini
(1) - Il decreto è stato successivamente
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
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