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venerdì 20 dicembre 2013

Incentivi per chi assume soggetti in trattamento Aspi


Con la Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 l’Inps ha illustrato gli aspetti generali degli incentivi previsti in favore della ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI.

Il 28 giugno del 2013, in coincidenza con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il DL n.76/2013 (1), recante  “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

 
La finalità prevalente del provvedimento è quella di rilanciare l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani, nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità  ASpI.

La circolare in commento si occupa dell’incentivo previsto in favore dei percettori dell’indennità Aspi e ricorda che la nuova agevolazione è stata introdotta attraverso la modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 ha apportato  alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

Dopo l’articolo 2, comma 10, è stato, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

 
I destinatari del provvedimento
Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. La nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione dell’indennità di disoccupazione, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Dal momento che la finalità della norma è rivolta alla creazione stabile di occupazione per i soggetti che ne sono sprovvisti, l’Inps ha specificato che si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

I beneficiari dell’incentivo
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti  a scopo di somministrazione.

Oggetto dell’incentivo
L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

L’istituo previdenziale ha precisato, altresì, che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.

Il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Cumulo con altri incentivi.
In presenza degli specifici presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

Condizioni di accesso al beneficio
L’incentivo introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.

Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione dei suindicati regolamenti “de minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000.

Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l'importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de minimis”.

 Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;

- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

I principi appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI.

In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti "de minimis" nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.

Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi
Per quanto riguarda le indicazioni operative relative agli adempimenti richiesti ai datori di lavoro ed alle sedi Inps per l’accesso agli incentivi, nonché per i termini della trasmissione della dichiarazione “de minimis”, si consiglia di consultare il testo integrale della circolare:


 
Valerio Pollastrini 

 
(1) - Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

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