A distanza di un solo giorno, l’Inps è intervenuta con due diverse circolari, la numero 176 e la numero 177, rispettivamente del 18 e del
19 dicembre 2013, per fornire alcuni chiarimenti in merito all’istituto del lavoro
occasionale accessorio e all'utilizzo dei voucher o buoni lavoro.
La Circolare n. 176, l’Istituto ha riepilogato le novità introdotte dalla L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, con particolare
riguardo alle modifiche procedurali relative ai limiti economici.
Il compenso complessivamente percepito dal prestatore nel corso dell’anno
solare (1) non può essere superiore:
-
a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da
intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
-
a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o
professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come
importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
-
a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da
intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Il rispetto dei suddetti limiti economici costituisce un elemento
qualificante del lavoro occasionale accessorio e per tale motivo la circolare
ha chiarito che le procedure telematiche sono state aggiornate per rendere così
visibile, sia al prestatore che al committente, la somma dei buoni lavoro o
voucher già riscossi dal prestatore relativamente allo stesso committente nel
corso dell’anno solare di riferimento.
L’Inps ha inoltre chiarito come, dal momento che i buoni lavoro possono
essere riscossi nei limiti di 24 mesi se emessi da INPS e Poste Italiane e
12 mesi se emessi dai tabaccai abilitati e Banche popolari, il relativo
compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore. Ciò
determina il permanere, a carico dei prestatori di lavoro, dell’onere di dichiarare
di non aver superato i suddetti limiti economici con riferimento sia ai voucher
riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.
La Circolare n.177 specifica, invece, le nuove modalità di invio della
comunicazione obbligatoria dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio.
Finora, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, tale comunicazione doveva essere inoltrata con la trasmissione della dichiarazione
all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line.
Per i buoni lavoro emessi dalle Poste italiane o dal circuito Tabaccai e
Banche, la semplice comunicazione telematica all’INPS non era sufficiente e lo
stesso Istituto, nel rispetto della normativa vigente, si è fatto carico
di trasmettere all’INAIL, in tempo reale, le comunicazioni ricevute, concernenti anche
le variazioni.
Con questa seconda circolare l’Inps ha comunicato che, a partire dal 15
gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni
di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS con modalità telematica e, dalla medesima
data, cesserà l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della
comunicazione all’Inail. Il fax
INAIL e la sezione del sito www.inail.it,
pertanto, non saranno più operativi e saranno disattivati.
Valerio Pollastrini
(1)
- inteso come periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre;
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