Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


domenica 1 dicembre 2013

L’impiego di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno non esclude l’obbligo contributivo


A carico del datore di lavoro che abbia occupato un lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno sussiste l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale.

A ricordarlo è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.22559 del 5 novembre 2010, ha ribadito il principio già espresso in passato (1), disponendo che il datore di lavoro, stipulando di fatto un contratto di lavoro attraverso l’impiego del lavoratore extracomunitario, anche se privo di permesso di soggiorno, ha l’obbligo di versare i contributi Inps in relazione alle retribuzioni dovute, a nulla valendo invocare la condizione di clandestino, propria del lavoratore.

Il caso è quello di un imprenditore che aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Inps per omissioni contributive relative alle prestazioni  rese nei suoi confronti da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

In seguito al rigetto della domanda nei due giudizi di merito, il datore di lavoro si era rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo l’impossibilità, da parte dell’Inps, di recuperare in via coattiva la contribuzione per tali dipendenti a fronte del divieto di stipulare contratti di lavoro con extracomunitari clandestini.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nonostante il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore privo del permesso di soggiorno sia un contratto in violazione della legge in materia di immigrazione, tale illegittimità non comporta il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione (e, di qui, alla contribuzione) per il lavoro eseguito, secondo le indicazioni dell’art.2126 cc.

Una diversa conclusione, a detta della Suprema Corte, consentirebbe a chi violasse la legge sulla immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle delle aziende rispettose della norma.

In conclusione,  il datore di lavoro che impieghi lavoratori extracomunitari in violazione della legge sulla immigrazione, oltre ad incorrere nella sanzione penale, è tenuto al pagamento della contribuzione all’Inps, quale obbligazione derivante dell’instaurato rapporto di lavoro.

Valerio Pollastrini


(1)   - Cassazione n. 7380/2010;

Nessun commento:

Posta un commento