A carico del
datore di lavoro che abbia occupato un lavoratore extracomunitario privo di
regolare permesso di soggiorno sussiste l’obbligo del versamento della
contribuzione previdenziale.
A ricordarlo è
stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.22559 del 5 novembre 2010,
ha ribadito il principio già espresso in passato (1), disponendo che
il datore di lavoro, stipulando di fatto un contratto di lavoro attraverso l’impiego
del lavoratore extracomunitario, anche se privo di permesso di soggiorno, ha l’obbligo
di versare i contributi Inps in relazione alle retribuzioni dovute, a nulla
valendo invocare la condizione di clandestino, propria del lavoratore.
Il caso è quello
di un imprenditore che aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Inps
per omissioni contributive relative alle prestazioni rese nei suoi confronti da lavoratori
extracomunitari privi del permesso di soggiorno.
In seguito al
rigetto della domanda nei due giudizi di merito, il datore di lavoro si era
rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo l’impossibilità, da parte dell’Inps,
di recuperare in via coattiva la contribuzione per tali dipendenti a fronte del
divieto di stipulare contratti di lavoro con extracomunitari clandestini.
La Corte di
Cassazione ha precisato che, nonostante il contratto di lavoro stipulato con il
lavoratore privo del permesso di soggiorno sia un contratto in violazione della
legge in materia di immigrazione, tale illegittimità non comporta il venir meno
del diritto del lavoratore alla retribuzione (e, di qui, alla contribuzione)
per il lavoro eseguito, secondo le indicazioni dell’art.2126 cc.
Una diversa
conclusione, a detta della Suprema Corte, consentirebbe a chi violasse la legge
sulla immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
delle aziende rispettose della norma.
In conclusione, il datore di lavoro che impieghi lavoratori
extracomunitari in violazione della legge sulla immigrazione, oltre ad
incorrere nella sanzione penale, è tenuto al pagamento della contribuzione all’Inps,
quale obbligazione derivante dell’instaurato rapporto di lavoro.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cassazione n. 7380/2010;
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