Nell’ambito della sicurezza, la designazione aziendale del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, non esclude la responsabilità diretta del
datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro.
La nomina del RSPP è infatti imposta dal D.Lgs n.626/1994 e non rappresenta
in alcun modo una delega di funzioni come nel caso, facoltativo, del dirigente delegato
all'osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori.
Nella sentenza n.50605 del 16 dicembre 2014 la Corte di Cassazione ha
ricordato come la figura del RSPP non incida direttamente sulla struttura
aziendale. Si tratta, infatti, di una funzione meramente ausiliaria finalizzata
a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei
fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza
e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
Il caso prende spunto da un infortunio mortale occorso ad un lavoratore, intento
insieme ad un collega a caricare alcuni infissi in PVC completi di vetro sopra
una pedana, per il successivo trasporto all'interno della società cooperativa presso
la quale prestava la sua attività lavorativa.
Nel corso dei giudizi di merito il datore di lavoro era stato ritenuto
penalmente responsabile dell’evento per la sua posizione di garanzia che lo vincolava come titolare dell’obbligo di adottare tutte le accortezze necessarie per
evitare l’infortunio.
Nel dibattimento era stato accertato che, all'epoca dei fatti, il datore di lavoro rivestiva la qualifica di
presidente e legale rappresentante della ditta e che, con un atto privo di data,
aveva delegato ad un socio la qualifica di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Quanto alla dinamica dei fatti, l’istruttoria aveva appurato come la
procedura utilizzata per il carico degli
infissi fosse pericolosa e scorretta. Gli
operatori non avevano ricevuto un'adeguata formazione sulla movimentazione dei
carichi e sui rischi inerenti, inoltre era emerso che, nonostante l’ambiente
non sicuro nel quale erano costretti ad operare, non erano stati loro forniti
gli adeguati dispositivi di protezione individuali atti ad evitare eventuali
infortuni o, comunque, a limitarne i danni.
La Cassazione, nel confermare quanto disposto nel giudizio di merito, ha
rilevato come la Corte territoriale avesse correttamente individuato il nesso
causale tra l'omissione delle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro e
della valutazione del rischio nella predisposizione della procedura di carico
in questione ed il fatale infortunio.
Gli infissi caduti addosso al lavoratore, schiacciandolo, non erano stati assicurati autonomamente alla
pedana, risultando invece connessi ad essa attraverso un semplice cordino che,
di volta in volta, veniva slegato per aggiungere ulteriori elementi.
Caricando l'ultimo infisso, tutti gli altri, essendo liberi, erano
scivolati addosso al lavoratore travolgendolo.
Subito dopo il sinistro la stessa fase di lavorazione relativa al carico
degli infissi era stata sensibilmente
modificata e questa circostanza aveva evidenziato, a detta della Corte di
Appello, sia la stretta correlazione causale tra l'incidente e l'inadeguata valutazione
dei rischi, che l'insufficienza del
relativo documento.
In merito alla supposta esclusione di responsabilità del datore di lavoro
in virtù della delega conferita al socio, la Cassazione ha rilevato come la delega, tra l’altro priva di
data e non riconducibile con certezza ad un momento antecedente al sinistro, era finalizzata alla
nomina del RSPP e quindi priva di alcuna
attribuzione di poteri finanziari né di alcun altro potere proprio del datore
di lavoro, tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle
esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.
La Suprema Corte, in proposito, ha ricordato come la nomina del RSPP
differisca da quella del delegato per la sicurezza, figura, quest’ultima, del tutto eventuale e finalizzata all’attribuzione
a carico del destinatario di poteri e
responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di
lavoro.
Peraltro, ha proseguito la Cassazione, l'art. 17 del D.Lgs. n, 81 del 2008,
esclude, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che il datore di
lavoro possa delegare , neanche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni,
l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi.
In conclusione, nonostante la nomina di un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro conserva l'obbligo di effettuare
la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di
prevenzione e protezione, mantenendo a suo carico ogni responsabilità personale
nel caso in cui il verificarsi di un infortunio sul lavoro sia riconducibile ad
inadempienze aziendali.
Valerio Pollastrini
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