Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 18 dicembre 2013

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non esclude la responsabilità del datore di lavoro


Nell’ambito della sicurezza, la designazione aziendale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non esclude la responsabilità diretta del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro.

La nomina del RSPP è infatti imposta dal D.Lgs n.626/1994 e non rappresenta in alcun modo una delega di funzioni come nel caso, facoltativo, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori.

Nella sentenza n.50605 del 16 dicembre 2014 la Corte di Cassazione ha ricordato come la figura del RSPP non incida direttamente sulla struttura aziendale. Si tratta, infatti, di una funzione meramente ausiliaria finalizzata a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.

Il caso prende spunto da un infortunio mortale occorso ad un lavoratore, intento insieme ad un collega a caricare alcuni infissi in PVC completi di vetro sopra una pedana, per il successivo trasporto all'interno della società cooperativa presso la quale prestava la sua attività lavorativa.

Nel corso dei giudizi di merito il datore di lavoro era stato ritenuto penalmente responsabile dell’evento per la sua posizione di garanzia che lo vincolava come  titolare dell’obbligo  di adottare tutte le accortezze necessarie per evitare l’infortunio.

Nel dibattimento era stato accertato che,  all'epoca dei fatti,  il datore di lavoro rivestiva la qualifica di presidente e legale rappresentante della ditta e che, con un atto privo di data, aveva delegato ad un socio la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Quanto alla dinamica dei fatti, l’istruttoria aveva appurato come la procedura utilizzata  per il carico degli infissi fosse  pericolosa e scorretta. Gli operatori non avevano ricevuto un'adeguata formazione sulla movimentazione dei carichi e sui rischi inerenti, inoltre era emerso che, nonostante l’ambiente non sicuro nel quale erano costretti ad operare, non erano stati loro forniti gli adeguati dispositivi di protezione individuali atti ad evitare eventuali infortuni o, comunque, a limitarne i danni.

La Cassazione, nel confermare quanto disposto nel giudizio di merito, ha rilevato come la Corte territoriale avesse correttamente individuato il nesso causale tra l'omissione delle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro e della valutazione del rischio nella predisposizione della procedura di carico in questione ed il fatale infortunio.

Gli infissi caduti addosso al lavoratore, schiacciandolo,  non erano stati assicurati autonomamente alla pedana, risultando invece connessi ad essa attraverso un semplice cordino che, di volta in volta, veniva slegato per aggiungere ulteriori elementi.

Caricando l'ultimo infisso, tutti gli altri, essendo liberi, erano scivolati addosso al lavoratore travolgendolo.

Subito dopo il sinistro la stessa fase di lavorazione relativa al carico degli infissi  era stata sensibilmente modificata e questa circostanza aveva evidenziato, a detta della Corte di Appello, sia la stretta correlazione causale tra l'incidente e l'inadeguata valutazione dei rischi, che  l'insufficienza del relativo documento.

In merito alla supposta esclusione di responsabilità del datore di lavoro in virtù della delega conferita al socio, la Cassazione ha  rilevato come la delega, tra l’altro priva di data e non riconducibile con certezza ad un momento  antecedente al sinistro, era finalizzata alla nomina del RSPP e  quindi priva di alcuna attribuzione di poteri finanziari né di alcun altro potere proprio del datore di lavoro, tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.

La Suprema Corte, in proposito, ha ricordato come la nomina del RSPP differisca da quella del delegato per la sicurezza, figura, quest’ultima,  del tutto eventuale e finalizzata all’attribuzione a carico del  destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro.

Peraltro, ha proseguito la Cassazione, l'art. 17 del D.Lgs. n, 81 del 2008, esclude, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che il datore di lavoro possa delegare , neanche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.   

In conclusione, nonostante la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro conserva l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione, mantenendo a suo carico ogni responsabilità personale nel caso in cui il verificarsi di un infortunio sul lavoro sia riconducibile ad inadempienze aziendali.

Valerio Pollastrini

 

Nessun commento:

Posta un commento