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mercoledì 18 dicembre 2013

Sicurezza sul lavoro: punibile con il licenziamento il rifiuto di indossare i dispositivi di protezione


Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, sia in dottrina che in giurisprudenza, è pacificamente riconosciuto il diritto del dipendente di rifiutare di svolgere la propria prestazione nel caso in cui il datore di lavoro sia totalmente inadempiente nei suoi confronti.

Analogamente pacifica, di contro, l’illegittimità del rifiuto   di eseguire la prestazione nei modi e nei termini imposti dal datore di lavoro, in forza del suo potere direttivo, quando questi abbia adempiuto ai suoi doveri contrattuali.

Spostando la questione sul piano della sicurezza, se gli obblighi del datore di lavoro impongono il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro, la costante vigilanza sul rispetto delle direttive redatte nel documento di valutazione dei rischi e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, come, ad esempio, le scarpe con punta rigida, casco, guanti ed occhiali di protezione, a carico del lavoratore sussistono, di contro, gli obblighi di rispettarne le specifiche prescrizioni e di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione.

E’ quanto riepilogato nella sentenza n.25392 del 12 novembre 2013 nella quale la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato, dopo numerosi precedenti procedimenti disciplinari, ad un lavoratore che si era costantemente rifiutato di indossare gli occhiali di protezione forniti dall’azienda.

Valerio Pollastrini

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