Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, sia in
dottrina che in giurisprudenza, è pacificamente riconosciuto il diritto del
dipendente di rifiutare di svolgere la propria prestazione nel caso in cui il
datore di lavoro sia totalmente inadempiente nei suoi confronti.
Analogamente pacifica, di contro, l’illegittimità del
rifiuto di eseguire la
prestazione nei modi e nei termini imposti dal datore di lavoro, in forza del suo potere direttivo, quando
questi abbia adempiuto ai suoi doveri contrattuali.
Spostando la questione sul piano della sicurezza, se gli
obblighi del datore di lavoro impongono il mantenimento di un ambiente di
lavoro salubre e sicuro, la costante vigilanza sul rispetto delle direttive
redatte nel documento di valutazione dei rischi e la fornitura di adeguati
dispositivi di protezione individuale, come, ad esempio, le scarpe con punta
rigida, casco, guanti ed occhiali di protezione, a carico del lavoratore
sussistono, di contro, gli obblighi di rispettarne le specifiche prescrizioni e
di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione.
E’ quanto riepilogato nella sentenza n.25392 del 12
novembre 2013 nella quale la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità
del licenziamento irrogato, dopo numerosi precedenti procedimenti disciplinari,
ad un lavoratore che si era costantemente rifiutato di indossare gli occhiali
di protezione forniti dall’azienda.
Valerio Pollastrini
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