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sabato 14 dicembre 2013

Chiarimenti sulle cause ostative al rilascio del Durc


In risposta all’Interpello n.33/2013 il Ministero del lavoro ha rilasciato alcune considerazioni sulla corretta interpretazione del DM 24 ottobre 2007, recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L’istanza era stata presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che aveva chiesto dei chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto.

Il Ministero ha ricordato preliminarmente che la Tabella A del suddetto Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo che può raggiungere anche i 24 mesi.

Tali periodi decorrono, evidentemente, dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Lo stesso Ministero, infatti, aveva chiarito nella  circolare n.5/2008 che “ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa”.

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà, pertanto, tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.

Viceversa, per tutto il periodo di non rilascio del DURC, non sarà possibile usufruire di benefici concernenti, ad esempio, l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.

La risposta del Ministero chiarisce che, trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione.  Per tale ragione, nel caso in cui la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un periodo successivo, l’Inps, per poter riconoscere l’agevolazione, deve compiere la verifica di regolarità in riferimento all’arco  temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita.

Da ultimo il Ministero ha ricordato alcune novità introdotte dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 ed, in particolare, quanto disposto dal comma 8 ter, in base al quale “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”.

A tal proposito la risposta all’Interpello in commento specifica che l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Va inoltre chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi”, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC.

In tal caso dette Amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione, in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Valerio Pollastrini

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