In
risposta all’Interpello n.33/2013 il Ministero del lavoro ha rilasciato alcune
considerazioni sulla corretta interpretazione del DM 24 ottobre 2007, recante
le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
L’istanza
era stata presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro che aveva chiesto dei chiarimenti in ordine alla corretta individuazione
dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle
cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto.
Il
Ministero ha ricordato preliminarmente che la Tabella A del suddetto Decreto
stabilisce che, in presenza di violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle
condizioni di lavoro definitivamente accertate, l’impresa non
possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e
contributivi” per un determinato periodo di tempo che può raggiungere anche
i 24 mesi.
Tali
periodi decorrono, evidentemente, dal momento in cui gli illeciti che ne
costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Lo stesso
Ministero, infatti, aveva chiarito nella circolare n.5/2008 che “ai fini
dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state
accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione
(evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione delle violazioni
attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto
concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura
ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa
ostativa”.
Una volta
esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà, pertanto, tornare
a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei
benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari
vincoli temporali.
Viceversa,
per tutto il periodo di non rilascio del DURC, non sarà possibile usufruire di
benefici concernenti, ad esempio, l’abbattimento degli oneri contributivi nei
confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a
scadenze legali mensili.
La
risposta del Ministero chiarisce che, trattandosi di agevolazioni correlate ad
un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con
riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del
quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per
ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire
dell’agevolazione. Per tale ragione, nel
caso in cui la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga
effettuata in un periodo successivo, l’Inps, per poter riconoscere l’agevolazione,
deve compiere la verifica di regolarità in riferimento all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe
dovuto essere fruita.
Da
ultimo il Ministero ha ricordato alcune novità introdotte dall’art. 31 del D.L.
n. 69/2013 ed, in particolare, quanto disposto dal comma 8 ter, in base al
quale “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti
dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del
rilascio”.
A tal proposito la risposta all’Interpello in
commento specifica che l’eventuale
sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in
forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data
dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in
precedenza per la stessa finalità.
Va inoltre
chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova
applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni
procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini
dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di
cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti
produttivi”, sono tenute a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC.
In tal caso
dette Amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione,
in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni
relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.
Valerio
Pollastrini
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