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lunedì 9 dicembre 2013

Il figlio maggiorenne va mantenuto fino a quando non rifiuti un lavoro


Nella sentenza n. 7970 del 2013 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dei limiti  sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli da parte del genitore separato.

In virtù di un consolidato orientamento della giurisprudenza di  legittimità, l’obbligo del mantenimento persiste finché il maggiorenne non abbia conseguito l'indipendenza economica, non essendo reputato sufficiente il mero conseguimento della laurea e neppure la costituzione di una nuova entità familiare finanziariamente non indipendente.

Tale obbligo viene però a cessare nel momento in cui il maggiorenne rifiuti la possibilità di raggiungere l’autonomia economica. Ciò è quanto disposto dalla sentenza in commento nella quale la Suprema Corte ha escluso il diritto di una figlia trentasettenne al mantenimento, in quanto, pur avendo la stessa ricevuto offerte di lavoro, le aveva rifiutate perché non rispondenti alle proprie aspirazioni.


Valerio Pollastrini

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