Il
Ministero di lavoro, in risposta ad Interpello n.32/2013 avanzato dalla Cofimi
Impresa, ha espresso il proprio parere a proposito dell’ obbligo di
contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero.
L’Ente
interpellato ha ricordato, innanzitutto, le fonti che regolamentano la
contribuzione ENASARCO, rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo
Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 40 della citata Legge.
La
L. n. 12/1973 circoscrive l’obbligo di
iscrizione all’ ENASARCO a “tutti gli agenti ed i rappresentanti di
commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di
preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una
qualsiasi dipendenza in Italia; Sono altresì obbligatoriamente iscritti
all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano
all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Il
Regolamento, invece, per quanto riguarda
l’ambito applicativo dell’obbligo di iscrizione, stabilisce che “sono
obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti che operino sul territorio nazionale in
nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano
la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.
A detta del Ministero la previsione del regolamento “restringe” l’ambito di operatività
dell’obbligo contributivo, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all’iscrizione
all’ENASARCO “gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che
operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Per la
definizione dell’obbligo contributivo di tali soggetti, l’Ente interpellato
chiarisce che occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2 del Regolamento
citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni
internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Si tratta
in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come
modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale
dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e
che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della lex loci
laboris ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in
cui l’attività è esercitata.
In tal
senso, l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o
straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o
stranieri ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti
italiani – anche se ciò era previsto dall’art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 –
per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che
impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma
in due o più Stati membri la soggezione:
-
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte
sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- alla
legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle
sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale delle sue attività.
Al riguardo
si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 6,
precisa che per “persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa
autonoma in due o più Stati membri” si intende “una persona che
esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative
autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”.
Il medesimo
Regolamento, inoltre, all’art. 14, par. 8, prevede che la “parte sostanziale
di un’attività autonoma” esercitata in uno Stato membro consiste in una “parte
quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore
autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali
attività” con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di
lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non
si raggiunge il 25% del valore dell’attività, il Regolamento esclude che una
parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato membro in questione.
Dispone,
infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 9, che per “centro di
interessi” dell’attività di un lavoratore autonomo vanno considerati “tutti
gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il
luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività
dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate,
il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da
tutte le circostanze”.
Il Ministero precisa, inoltre, che per gli agenti che operano abitualmente in Italia
e si recano a svolgere un’attività affine esclusiva all’estero per massimo 24
mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all’art. 12, par. 2, prevede la
soggezione alla legislazione del primo Stato membro.
Al
termine di questa analisi normativa, è possibile dunque riassumere che l’obbligo
di iscrizione all’Enasarco risulta riferibile:
-
agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per
conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia;
-
agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o
per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o
dipendenza in Italia;
-
agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della
loro attività;
-
agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio
centro d’interessi;
-
agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività
esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24
mesi.
Il
Ministero ha infine chiarito che, per quanto concerne la categoria dei preponenti operanti in Paesi extra
UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo
laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e
vincolanti il singolo Paese di appartenenza.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento