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mercoledì 20 novembre 2013

Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero.


Il Ministero di lavoro, in risposta ad Interpello n.32/2013 avanzato dalla Cofimi Impresa, ha espresso il proprio parere a proposito dell’ obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero.

L’Ente interpellato ha ricordato, innanzitutto, le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO, rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 40 della citata Legge.

La L. n. 12/1973 circoscrive  l’obbligo di iscrizione all’ ENASARCO a “tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.

Il Regolamento, invece,  per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’obbligo di iscrizione, stabilisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti  che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.

A detta del Ministero la previsione del regolamento  “restringe” l’ambito di operatività dell’obbligo contributivo, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all’iscrizione all’ENASARCO “gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.

Per la definizione dell’obbligo contributivo di tali soggetti, l’Ente interpellato chiarisce che occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2 del Regolamento citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Si tratta in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della lex loci laboris ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è esercitata.

In tal senso, l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti italiani – anche se ciò era previsto dall’art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 – per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione:

- alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

- alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.

Al riguardo si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 6, precisa che per “persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende “una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”.

Il medesimo Regolamento, inoltre, all’art. 14, par. 8, prevede che la “parte sostanziale di un’attività autonoma” esercitata in uno Stato membro consiste in una “parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività” con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non si raggiunge il 25% del valore dell’attività, il Regolamento esclude che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato membro in questione.

Dispone, infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 9, che per “centro di interessi” dell’attività di un lavoratore autonomo vanno considerati “tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze”.

Il Ministero precisa, inoltre, che per gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un’attività affine esclusiva all’estero per massimo 24 mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all’art. 12, par. 2, prevede la soggezione alla legislazione del primo Stato membro.

Al termine di questa analisi normativa, è possibile dunque riassumere che l’obbligo di iscrizione all’Enasarco risulta riferibile:

- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;

- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;

- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;

- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;

- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Il Ministero ha infine chiarito che, per quanto concerne la  categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

Valerio Pollastrini

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