Nella sentenza n.24588 del 31 ottobre 2013 la Cassazione ha confermato quanto disposto dalla
Corte di Appello di Catania che aveva stabilito la legittimità del
licenziamento irrogato alla cassiera di un supermercato per aver caricato sulla
propria carta punti la spesa dei clienti privi della tessera fedeltà.
La lavoratrice, nel caso di specie, aveva utilizzato in modo improprio la “Carta
Club Sma” per acquisti di clienti sprovvisti della carta, con conseguente
accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 88 premi tra il
2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004.
Per la Suprema Corte i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che
il comportamento della dipendente, oltre
a violare il codice disciplinare interno, che vietava espressamente una simile utilizzazione della carta, fosse, di per sé,
idoneo a ledere irreparabilmente il
vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.
La censura posta dalla lavoratrice a
proposito della mancata affissione del codice disciplinare è stata ritenuta irrilevante dalla Cassazione, per la
quale i giudici di Appello avevano agito
in conformità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene non
necessaria la suddetta affissione in caso di recessi motivati da comportamenti
contrari all’etica comune o comunque concretizzanti una violazione dei doveri
fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
Anche le doglianze sulla eccessiva
gravità della sanzione licenziamento rispetto alla condotta contestata sono
state disattese dalla Suprema Corte, in quanto nel giudizio di Appello tale aspetto era stato valutato
tenendo conto sia della reiterazione del comportamento vietato che della idoneità
dello stesso a legittimare il recesso anche in ragione delle delicate mansioni
svolte dalla cassiera.
Valerio Pollastrini
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