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mercoledì 6 novembre 2013

L’Impresa che vanti crediti certi nei confronti della Pubblica Amministrazione ha diritto al rilascio del Durc


L’art.31 del D.L. n.692013, convertito nella legge n.98/2013, ha stabilito che il Documento unico di regolarità contributiva deve essere comunque rilasciato, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari almeno agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, in tutti i casi di rilascio del Durc e non più solo per l’applicazione dei benefici normativi e contributivi.

Con la circolare n.40 del 21 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ha fornito a tal proposito i primi chiarimenti operativi.

Gli enti tenuti al rilascio del Durc (Inps, Inail e Casse edili), su richiesta del soggetto titolare del credito certificato dall’ente pubblico debitore, dovranno emettere il relativo documento precisando che, nonostante il mancato versamento di quote contributive, lo stesso è rilasciato a norma della disposizione in commento, precisando l’ammontare del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita.

Il Ministero del lavoro chiarisce che il soggetto interessato, nella fase di avvio del procedimento per  l’acquisizione d’ufficio del Durc dovrà dichiarare di vantare dei crediti  nei confronti della Pa per i quali ha ottenuto la certificazione.

La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere altresì utilizzata per compensare somme iscritte a ruolo ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.

Il Ministero del lavoro ha inoltre precisato che il persistere della situazione debitoria nei confronti degli enti interessati (Inps, Inail e Casse edili), questi ultimi conservano tutte le facoltà inerenti sia al potere sanzionatorio sia alle procedure di riscossione coattiva.

Valerio Pollastrini

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