L’art.31 del D.L.
n.692013, convertito nella legge n.98/2013, ha stabilito che il Documento unico
di regolarità contributiva deve essere comunque rilasciato, in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza dei crediti vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni di importo pari almeno agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, in tutti i casi
di rilascio del Durc e non più solo per l’applicazione dei benefici normativi e
contributivi.
Con la circolare n.40
del 21 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ha fornito a tal proposito i primi chiarimenti
operativi.
Gli enti tenuti al
rilascio del Durc (Inps, Inail e Casse edili), su richiesta del soggetto
titolare del credito certificato dall’ente pubblico debitore, dovranno emettere
il relativo documento precisando che, nonostante il mancato versamento di quote
contributive, lo stesso è rilasciato a norma della disposizione in commento,
precisando l’ammontare del debito contributivo e gli estremi della
certificazione esibita.
Il Ministero del lavoro
chiarisce che il soggetto interessato, nella fase di avvio del procedimento per
l’acquisizione d’ufficio del Durc dovrà
dichiarare di vantare dei crediti nei
confronti della Pa per i quali ha ottenuto la certificazione.
La certificazione
esibita per il rilascio del Durc può essere altresì utilizzata per compensare
somme iscritte a ruolo ovvero per la cessione o anticipazione del credito
presso banche o intermediari finanziari.
Il Ministero del lavoro
ha inoltre precisato che il persistere della situazione debitoria nei confronti
degli enti interessati (Inps, Inail e Casse edili), questi ultimi conservano
tutte le facoltà inerenti sia al potere sanzionatorio sia alle procedure di
riscossione coattiva.
Valerio Pollastrini
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