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sabato 2 novembre 2013

Legittimo il trasferimento del dipendente se dovuto ad incompatibilità con i colleghi


Nella sentenza n.19425 del 22 agosto 2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non rientra tra le  ragioni punitive e disciplinari.

Là dove trovi la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, il trasferimento va  altresì ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 cod. civ.

La legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, in tal caso, prescinde  dalla colpa  dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

La Suprema Corte chiarisce che, in simili circostanze, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato  deve essere finalizzato all’accertamento di una corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa.

Si tratta di un  controllo che non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, essendo sufficiente che il trasferimento concretizzi una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

La riscontrata incompatibilità fra il lavoratore trasferito ed i suoi colleghi e collaboratori diretti rientra dunque tra le suddette comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive se una simile situazione determini conseguenze, quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell'ambiente di lavoro, che  costituiscono una causa di disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, conclamando l'obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro.

Valerio Pollastrini

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