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giovedì 31 ottobre 2013

In caso di mancata contribuzione, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno previdenziale decorre dal raggiungimento dell’età pensionabile


In caso di mancato versamento della contribuzione, dinnanzi all’impossibilità dell’Ente Previdenziale di riscuotere quanto dovuto, il lavoratore ha diritto ad agire contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno. Nella sentenza n.20827 dell’11 settembre 2013,  la Corte di Cassazione ha affermato che la prescrizione di questa azione risarcitoria decorre dal momento del raggiungimento dell’età pensionabile.

Ai sensi dell'art. 2116 del  codice civile, le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato i contributi. Qualora le istituzioni previdenziali, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore.

Qualora la prescrizione del credito  impedisse agli Enti di previdenza di riscuotere i contributi, il danno subito dal lavoratore dovrà pertanto essere risarcito dal datore di lavoro.

Il problema affrontato nella sentenza in commento riguarda il momento della decorrenza della prescrizione  dell’azione risarcitoria.

Su tale questione si registrano diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

In un primo tempo  era stato affermato che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui, estinto il diritto dell'Istituto assicuratore al versamento dei contributi, il danno per il lavoratore potesse considerarsi già avverato.  Da tale giorno inizierebbe perciò a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.

In seguito, tale orientamento è stato contestato in base all’assunto che quando il danno da omessa contribuzione consista nella perdita della pensione, esso non può considerarsi realizzato prima che il lavoratore abbia raggiunto l'età pensionabile. Solo da questo momento, pertanto, inizierebbe la decorrenza della  prescrizione.

Tale ultimo orientamento ha prevalso nel caso di specie e la Cassazione ha tenuto a specificare che le pronunce attestanti l’inizio della prescrizione dal giorno in cui l'Istituto assicuratore comunica il provvedimento negativo del beneficio debbono considerarsi superate.

Valerio Pollastrini

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