In caso di mancato
versamento della contribuzione, dinnanzi all’impossibilità dell’Ente
Previdenziale di riscuotere quanto dovuto, il lavoratore ha diritto ad agire
contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno. Nella sentenza n.20827
dell’11 settembre 2013, la Corte di
Cassazione ha affermato che la prescrizione di questa azione risarcitoria
decorre dal momento del raggiungimento dell’età pensionabile.
Ai sensi dell'art. 2116
del codice civile, le prestazioni
previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore
non ha versato i contributi. Qualora le istituzioni previdenziali, per mancata
o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in
parte le prestazioni, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al
prestatore.
Qualora la prescrizione
del credito impedisse agli Enti di
previdenza di riscuotere i contributi, il danno subito dal lavoratore dovrà
pertanto essere risarcito dal datore di lavoro.
Il problema affrontato
nella sentenza in commento riguarda il momento della decorrenza della
prescrizione dell’azione risarcitoria.
Su tale questione si
registrano diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
In un primo tempo era stato affermato che la prescrizione
iniziasse a decorrere dal giorno in cui, estinto il diritto dell'Istituto
assicuratore al versamento dei contributi, il danno per il lavoratore potesse
considerarsi già avverato. Da tale giorno
inizierebbe perciò a decorrere il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento.
In seguito, tale
orientamento è stato contestato in base all’assunto che quando il danno da
omessa contribuzione consista nella perdita della pensione, esso non può
considerarsi realizzato prima che il lavoratore abbia raggiunto l'età
pensionabile. Solo da questo momento, pertanto, inizierebbe la decorrenza della
prescrizione.
Tale ultimo orientamento
ha prevalso nel caso di specie e la Cassazione ha tenuto a specificare che le
pronunce attestanti l’inizio della prescrizione dal giorno in cui l'Istituto
assicuratore comunica il provvedimento negativo del beneficio debbono
considerarsi superate.
Valerio Pollastrini
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