In data 24 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ha espresso il proprio
parere in risposta all’interpello n.15/2013, formulato dall’Abi a proposito
dell’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.
Sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, attestanti l’impossibilità
di escludere rischi per la salute nelle
sigarette elettroniche con nicotina, l’Associazione Bancaria Italiana aveva
chiesto se, il divieto di fumo, di cui
alla legge n. 3/2003, dovesse essere esteso anche a tali dispositivi, considerato
che attraverso le sigarette elettroniche possono essere assunte dosi variabili
di nicotina.
Il Ministero ha preliminarmente ricordato che le recenti classificazioni
qualificano la sigaretta elettronica come “un articolo” con cartucce sostituibili
contenenti miscele di sostanze diverse tra cui, in particolare, la nicotina.
Allo stato attuale non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto
sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della
sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in
dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno,
alluminio, ferro e si richiedono quindi dei necessari ulteriori approfondimenti
scientifici.
Dopo queste
premesse e nel rispetto dell’orientamento europeo richiamato dal parere n. 34955/CSC6 del
26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero ha specificato che
le sigarette elettroniche sono escluse dal campo di applicazione della
direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco e
ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile per tali dispositivi il
divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della
salute dei non fumatori.
Sul piano delle singole organizzazioni aziendali, sussiste però la facoltà
per il datore di lavoro di vietare l’uso della sigaretta elettronica all’interno
delle proprie strutture.
Il Ministero ha concluso ribadendo che, in assenza di specifico divieto
imposto dall’azienda, l’utilizzo della sigaretta elettronica sul luogo di
lavoro potrà essere consentito solamente previa valutazione dei rischi, ai
sensi delle disposizioni vigenti di cui al Testo Unico sulla Sicurezza sul
lavoro n.81/2008.
Tale valutazione, in particolare, dovrà tener conto del rischio a cui
l’utilizzo della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione
delle sostanze che possono essere inalate, in seguito al processo di
vaporizzazione.
Valerio Pollastrini
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