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domenica 10 novembre 2013

La sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro


In data 24 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ha espresso il proprio parere in risposta all’interpello n.15/2013, formulato dall’Abi a proposito dell’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

Sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, attestanti l’impossibilità di escludere  rischi per la salute nelle sigarette elettroniche con nicotina, l’Associazione Bancaria Italiana aveva chiesto se,  il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003, dovesse essere esteso anche a tali dispositivi, considerato che attraverso le sigarette elettroniche possono essere assunte dosi variabili di nicotina.

Il Ministero ha preliminarmente ricordato che le recenti classificazioni qualificano la sigaretta elettronica come  “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze diverse tra cui, in particolare, la nicotina.

Allo stato attuale non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro e si richiedono quindi dei necessari ulteriori approfondimenti scientifici.

Dopo queste premesse e nel rispetto dell’orientamento europeo  richiamato dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero ha specificato che le sigarette elettroniche sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco e ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile per tali dispositivi il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Sul piano delle singole organizzazioni aziendali, sussiste però la facoltà per il datore di lavoro di vietare l’uso della sigaretta elettronica all’interno delle proprie strutture.

Il Ministero ha concluso ribadendo che, in assenza di specifico divieto imposto dall’azienda, l’utilizzo della sigaretta elettronica sul luogo di lavoro potrà essere consentito solamente previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro n.81/2008.  

Tale valutazione, in particolare, dovrà tener conto del rischio a cui l’utilizzo della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, in seguito al processo di vaporizzazione.

Valerio Pollastrini

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