Con la
sentenza n.42334 del 15 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che,
in seguito ad ispezione, la mancata
esibizione della documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro
costituisce un illecito penale perpetrato dal datore di lavoro, rispondente
alla fattispecie di reato prevista dall’art.4 della legge n.628/1961.
Il caso ad oggetto della pronuncia in commento è quello del
presidente di una cooperativa che, nonostante uno specifico sollecito, aveva
omesso di fornire agli ispettori la
documentazione relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti.
Per tali fatti, sia in primo grado che nel giudizio presso la
Corte di Appello di Napoli, il responsabile dell’azienda era stato condannato
penalmente, con la sostituzione della pena dell’arresto con quella dell’ammenda.
La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha ricordato
che l’ultimo comma dell’art.4 della legge n.628/1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a
norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate
od incomplete». Si tratta, in sostanza, delle richieste di notizie
concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni
sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, strumentali alla funzione di controllo istituzionalmente esercitata
dall’Ispettorato del lavoro.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il reato in questione si configura anche
nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta
all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in
materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi
compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei
conseguenti obblighi contributivi (1).
In merito all’analisi del ricorso del datore di lavoro, la
Cassazione ne ha declarato l’inammissibilità, dal momento che la Corte di
merito aveva correttamente recepito il citato
principio giurisprudenziale, deducendo, al termine dell’istruttoria, che la
documentazione richiesta espressamente all’imputato fosse quella necessaria per
l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato, definiti dall’art. 4 della legge
n. 628/1961 ed, in particolare, per la verifica della sussistenza di
irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.
Valerio
Pollastrini
(1) –
Cass., 11 dicembre 2007 n. 2272/2008; Cass., 2 dicembre 2011, n. 6644;
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