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domenica 10 novembre 2013

Conseguenze penali per la mancata esibizione della documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro


Con la sentenza n.42334 del 15 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che, in  seguito ad ispezione, la mancata esibizione della documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro costituisce un illecito penale perpetrato dal datore di lavoro, rispondente alla fattispecie di reato prevista dall’art.4 della legge n.628/1961.

Il caso ad oggetto della pronuncia in commento è quello del presidente di una cooperativa che, nonostante uno specifico sollecito, aveva omesso di fornire agli ispettori  la documentazione relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti.

Per tali fatti, sia in primo grado che nel giudizio presso la Corte di Appello di Napoli, il responsabile dell’azienda era stato condannato penalmente, con la sostituzione della pena dell’arresto con quella dell’ammenda.

La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha ricordato che l’ultimo comma dell’art.4 della legge n.628/1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete». Si tratta, in sostanza, delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, strumentali  alla funzione di controllo istituzionalmente esercitata dall’Ispettorato del lavoro.

La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento  giurisprudenziale in base al quale  il reato in questione si configura anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (1).

In merito all’analisi del ricorso del datore di lavoro, la Cassazione ne ha declarato l’inammissibilità, dal momento che la Corte di merito  aveva correttamente recepito il citato principio giurisprudenziale, deducendo, al termine dell’istruttoria, che la documentazione richiesta espressamente all’imputato fosse quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato, definiti dall’art. 4 della legge n. 628/1961 ed, in particolare, per la verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

Valerio Pollastrini

(1)   Cass., 11 dicembre 2007 n. 2272/2008;  Cass., 2 dicembre 2011, n. 6644;

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