A proposito dei “gruppi di
imprese” la Cassazione, nella sentenza n.24770 del 5 novembre 2013, ha
stabilito che le diverse società, pur se collegate, sul piano giuridico restano
due soggetti distinti. Nessuna di esse, pertanto, può essere chiamata a
rispondere delle obbligazioni assunte distintamente dall'una o dall'altra.
Il caso è quello del manager di una società collegata
con sede in Italia che aveva pattuito con la stessa un "distacco"
all'estero per poi contrarre con la società ospitante una distinta obbligazione di rientro in Italia presso altra sede.
Dopo qualche anno, tuttavia, il lavoratore aveva
rassegnato le proprie dimissioni volontarie, con l’intenzione però a riprendere
servizio in Italia.
La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se il lavoratore dimissionario dalla società estera potesse
pretendere la riattivazione del rapporto lavorativo presso la società italiana
d'origine.
Tale diritto, per la Cassazione, sarebbe stato sussistente
nel caso in cui il rapporto di lavoro con la società estera non fosse cessato
per cause imputabili al manager, come le dimissioni volontarie.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui le parti abbiano pattuito
un distacco del lavoratore, in base al quale, fermo il perdurare del vincolo
con il datore di lavoro originario, sorga un distinto rapporto con altro
imprenditore, anche all'estero, con sospensione del rapporto originario, i due
rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società
collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle
obbligazioni relative al secondo rapporto.
In condizioni normali, il rientro sarebbe stato dunque
possibile; ma l'inserimento di detta clausola
contrattuale, accettata dal lavoratore, ha impedito che tale circostanza
si verificasse.
Il ritorno del manager dall'estero sarebbe stato
possibile previa intesa con la società ospitante, con ulteriore clausola di cui
sopra (perdurare del rapporto di lavoro con la società straniera). Per questo
motivo la Corte ha chiarito che il lavoratore dimissionario non ha alcun
diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società d'origine, né
ad un congruo risarcimento del danno.
Valerio Pollastrini
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