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sabato 16 novembre 2013

La bassa statura non può precludere la qualifica di capo-treno


Ogni normativa che, nei concorsi per l'assunzione, stabilisca una limitazione di natura fisica per l'accesso alla selezione deve rispondere ad un criterio di ragionevolezza, sia per i concorsi pubblici, stante i principi costituzionali di non discriminazione per diversità fisiche e di imparzialità della pubblica amministrazione, sia nel settore privato, in cui i criteri di selezione devono rispondere ai principi di correttezza e buona fede.

Questo, in sostanza, il principio applicato nella sentenza n.25734 del 15 novembre 2013 con la quale la Corte di Cassazione  ha sancito il diritto di una lavoratrice a svolgere le mansioni di capo-treno, nonostante fosse stata ritenuta inadeguata a causa della sua bassa statura.

Il caso in questione è quello che ha riguardato una donna che, dopo aver superato positivamente la selezione per essere assunta con le mansioni di capo-treno, era stata successivamente giudicata inidonea da Trenitalia perché di statura inferiore ad un metro e sessanta.

Ribaltando il verdetto del Tribunale, la Corte di Appello di Roma, oltre a riconoscere il diritto della donna ad essere  assunta nelle mansioni sopra indicate, aveva stabilito in suo favore un risarcimento economico per il danno subito.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione in base all’assunto che la normativa applicata da Trenitalia, nel disporre un requisito di statura minima unico ed indifferenziato per uomini e donne, violasse  gli articoli 3 e 37 della Costituzione, realizzando una discriminazione indiretta ai danni dei candidati di sesso femminile.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato quanto disposto nella sentenza di Appello, condividendo il percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito.

Valerio Pollastrini

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