Il comma n.40 della
legge n.92/2012 dispone che i lavoratori
sospesi dall'attività lavorativa e
beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di
rapporto di lavoro, decadono dal trattamento qualora
rifiutino di essere
avviati ad un
corso di formazione o di
riqualificazione o non
lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.
In risposta all’Interpello
n.16/2013 il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dalla
Confindustria sugli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
ai lavoratori sospesi, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito in
costanza del rapporto di lavoro.
In particolare l’istante
aveva chiesto se tali obblighi formativi, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008, rientrassero tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n.92/2012,
che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di
corsi di formazione o di riqualificazione.
Il Ministero ha
innanzitutto ricordato il contenuto della normativa di riferimento. L’art. 37
del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di
specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione. In
particolare il comma 4 prevede che l’obbligo formativo deve avvenire “in
occasione:
a) della
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
c) della introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e
deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi
rischi”.
Il comma 12
specifica, inoltre, che l’erogazione della formazione debba avvenire “durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Con la dizione “durante
l’orario di lavoro, il legislatore ha inteso precisare che la formazione in
materia di salute e sicurezza, essendo finalizzata all’attività lavorativa, non
può avvenire al di fuori dell’orario di lavoro per non andare ad intaccare quel
“tempo libero” che deve rimanere a disposizione del lavoratore.
Come visto, la
formazione sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 può svolgersi in
differenti occasioni, la prima di queste è “alla costituzione del rapporto
di lavoro” dovendo intendersi “anteriormente
o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione” e
ciò affinché lo stesso sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività
e sia in grado di svolgere la propria prestazione “in sicurezza”.
Il Ministero, a
proposito della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 , ne ricorda il
diverso scopo, rispetto all’attività formativa in materia di sicurezza, e cioè
quello relativo al mantenimento/incremento della capacità professionale del
lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o
alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione
lavorativa.
Da questo punto
di vista appare evidente come la formazione oggetto delle due discipline normative
in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel
quale risulta logico elargirla.
Il Ministero
precisa, tuttavia, che alla formazione sulla sicurezza svolta una tantum prima
“della costituzione del rapporto di lavoro”, si devono aggiungere la
formazione in costanza di rapporto di lavoro e l’aggiornamento quinquennale previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Questi ultimi
sono corsi di aggiornamento, della
durata minima di sei ore, su “significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali
sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della
sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione”.
Ciò premesso è
possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n.92/2012
possano farsi
rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del
rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia
dei livelli occupazionali.
In tal senso, i corsi
di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla
introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs.
81/2008, o i corsi di aggiornamento quinquennali, previsti dal citato accordo
del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008,
appaiono come una sorta di “completamento” della formazione e/o riqualificazione
prevista dalla L.n. 92/2012.
In risposta allo
specifico Interpello, il Ministero conferma che, sia i corsi di formazione
finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’ introduzione di
nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs.
81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21
dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37
comma 4, lett. a), possono essere effettuati nell’ambito della formazione di
cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012.
Valerio Pollastrini
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