Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


sabato 16 novembre 2013

Alcuni corsi sulla sicurezza sono utili al mantenimento della prestazione prevista per il sostegno del reddito dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa


Il comma n.40 della legge n.92/2012 dispone che  i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e  beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro,   decadono  dal trattamento  qualora  rifiutino  di  essere  avviati  ad  un  corso  di formazione o di riqualificazione  o  non  lo  frequentino  regolarmente senza un giustificato motivo.

In risposta all’Interpello n.16/2013 il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Confindustria sugli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai lavoratori sospesi, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito in costanza del rapporto di lavoro.

In particolare l’istante aveva chiesto se tali obblighi formativi, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, rientrassero tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n.92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.

Il Ministero ha innanzitutto ricordato il contenuto della normativa di riferimento. L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e  addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione. In particolare il comma 4 prevede che l’obbligo formativo deve avvenire “in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

 b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Il comma 12 specifica, inoltre, che l’erogazione della formazione debba avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Con la dizione “durante l’orario di lavoro, il legislatore ha inteso precisare che la formazione in materia di salute e sicurezza, essendo finalizzata all’attività lavorativa, non può avvenire al di fuori dell’orario di lavoro per non andare ad intaccare quel “tempo libero” che deve rimanere a disposizione del lavoratore.

Come visto, la formazione sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 può svolgersi in differenti occasioni, la prima di queste è “alla costituzione del rapporto di lavoro” dovendo intendersi  anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione” e ciò affinché lo stesso sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione “in sicurezza”.

Il Ministero, a proposito della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 , ne ricorda il diverso scopo, rispetto all’attività formativa in materia di sicurezza, e cioè quello relativo al mantenimento/incremento della capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.

Da questo punto di vista appare evidente come la formazione oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla.

Il Ministero precisa, tuttavia, che alla formazione sulla sicurezza svolta una tantum prima “della costituzione del rapporto di lavoro”, si devono aggiungere la formazione in costanza di rapporto di lavoro  e l’aggiornamento quinquennale previsto  dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Questi ultimi sono  corsi di aggiornamento, della durata minima di sei ore, su “significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione”.

Ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n.92/2012
possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

In tal senso, i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o i corsi di aggiornamento quinquennali, previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, appaiono come una sorta di “completamento” della formazione e/o riqualificazione prevista dalla L.n. 92/2012.

In risposta allo specifico Interpello, il Ministero conferma che, sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’ introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a), possono essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento