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lunedì 18 novembre 2013

Estensione del diritto al congedo straordinario


In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 che ha sancito l’estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 anche ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona in situazione di disabilità grave, l’Inps, con la News del 18 novembre 2013 ha riscritto la platea dei soggetti interessati al congedo straordinario per la cura delle  persone disabili in situazione di gravità.

Il congedo straordinario può dunque essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo un determinato ordine di “priorità” che vede al primo posto per il riconoscimento del beneficio il coniuge convivente della persona disabile e, in caso di mancanza di questi, il padre o la madre – anche adottivi o affidatari – del disabile;

L’Istituto ricorda, inoltre, che, a seguire, hanno diritto al beneficio, nell’ordine, figli, fratelli o sorelle e, infine, parenti o affini di terzo grado, purché conviventi e sempre nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

I requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario, unitamente alle modalità per la presentazione delle domande, sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 15 novembre 2013.

Valerio Pollastrini

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