In seguito alla Sentenza
della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 che ha sancito l’estensione
del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 anche
ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona in
situazione di disabilità grave, l’Inps, con la News del 18 novembre 2013 ha
riscritto la platea dei soggetti interessati al congedo straordinario per la
cura delle persone disabili in
situazione di gravità.
Il congedo straordinario
può dunque essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente
del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma,
secondo un determinato ordine di “priorità” che vede al primo posto per il
riconoscimento del beneficio il coniuge convivente della persona disabile e, in
caso di mancanza di questi, il padre o la madre – anche adottivi o affidatari –
del disabile;
L’Istituto ricorda,
inoltre, che, a seguire, hanno diritto al beneficio, nell’ordine, figli,
fratelli o sorelle e, infine, parenti o affini di terzo grado, purché
conviventi e sempre nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori,
i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o
affetti da patologie invalidanti.
I requisiti soggettivi
per il riconoscimento del congedo straordinario, unitamente alle modalità per
la presentazione delle domande, sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 15 novembre 2013.
Valerio Pollastrini
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