In risposta all’Interpello
n.9/2013 il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
concessione dei benefici contributivi di cui all’art.8, c.9 della legge
n.407/90.
Ad avanzare l’istanza
era stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che
aveva chiesto se la disposizione normativa citata potesse trovare applicazione nel
caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa,
in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per
diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da
un rapporto di lavoro part-time.
Il Ministero ha
ritenuto opportuno ricordare preliminarmente che l’art. 8, comma 9, della L. n.
407/1990 contempla la possibilità di fruizione di benefici contributivi per un
periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui l’azienda assuma lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice
ordine di requisiti.
In primo luogo,
si deve trattare di “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; inoltre la
modifica recentemente introdotta dalla L. n.92/2012, richiede che le medesime
assunzioni non siano effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi”.
In riferimento a
tale ultima condizione, il periodo da
prendere in considerazione per la verifica di una eventuale sostituzione di
lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente
precedenti all’assunzione.
E’ necessario
inoltre segnalare che la L. n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di
immediata applicazione in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi
quelli di cui alla L. n. 407/1990.
L’art. 4, comma
12, della riforma stabilisce anzitutto che “gli incentivi non spettano con riferimento
a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte
di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore”.
Il successivo
comma 13 stabilisce invece che “ai fini della determinazione del diritto
agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore
ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (…) salvo
che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.
Ciò premesso, il
Ministero ha chiarito che in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente
licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo
lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna
preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio.
Se quindi il
lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a
maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di
ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento
del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8,
comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione
contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va,
invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
In ordine alla
possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame
nel caso in cui assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore
part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale
aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime”, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente
all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba
essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione
dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di
disoccupazione.
Si evidenzia,
tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata
non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione – ad opera
dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92 – dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.
Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello
stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa
tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione”.
Valerio
Pollastrini
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