In assenza
dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs.
n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti
di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella
allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Il
punto 38 della tabella citata, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti
alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro
che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui
prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella
particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”.
Con l’Interpello
n.31/2013 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha
chiesto al Ministero del lavoro se le figure dell’interprete e del traduttore
che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua possano
essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o
di agenzie di viaggio e turismo”, per la quale, come detto, il R.D. n.
2657/1923 dispone la legittimità del ricorso al lavoro a chiamata.
L’Ente
interpellato ha preliminarmente ricordato che la terminologia utilizzata nel
punto 38 evidenzia che le relative
attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito
di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo,
come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima
clausola, degli interpreti
che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle
medesime strutture.
Sulla base di questa premessa, il Ministero ha, pertanto,
escluso la possibile equiparazione della
figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua
a quella degli interpreti alle
dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, ricordando, tuttavia, la possibilità
di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti
laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art.
34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di
settore.
Valerio
Pollastrini
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