Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 20 novembre 2013

Escluso il lavoro a chiamata per le mansioni di interprete e traduttore di scuola di lingua


In assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

Il punto 38 della tabella citata, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”.

Con l’Interpello n.31/2013 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero del lavoro se le figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, per la quale, come detto, il R.D. n. 2657/1923 dispone la legittimità del ricorso al lavoro a chiamata.

L’Ente interpellato ha preliminarmente ricordato che la terminologia utilizzata nel punto 38  evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture.

Sulla base di questa premessa, il Ministero ha, pertanto, escluso la possibile equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella degli interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, ricordando, tuttavia, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento