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venerdì 22 novembre 2013

È legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa


Nella sentenza n.26143 del 21 novembre 2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al medico ritenuto responsabile della grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all'interno dell'equipe medica di chirurgia plastica.

Il caso è quello di un medico alle dipendenze dell’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

L'uomo era stato accusato di aver registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi senza che questi ne fossero a conoscenza, violando dunque il loro diritto alla riservatezza, per poi utilizzarli in sede giudiziaria, a supporto di una denuncia per mobbing che egli stesso aveva presentato nei confronti del primario.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino avevano confermato il licenziamento, rilevando che la condotta tenuta dall'uomo, ledendo irrimediabilmente vincolo fiduciario con la parte datoriale, integrasse gli estremi della giusta causa di recesso.

La Corte di Cassazione, successivamente adita dal lavoratore, ha confermato le motivazioni dei giudici di merito.

Per la Suprema Corte le risultante processuali avevano evidenziato che il ricorrente avesse violato il diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo egli registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing rivelatasi, tra l'altro, infondata.

La condotta del medico aveva causato un clima di mancanza di fiducia indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario tra  dipendente ed l'azienda.

Valerio Pollastrini

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