Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato
un imprenditore al pagamento della contravvenzione di cui all'art. 22 del D.Lgs
n. 626/1994 perché aveva omesso di fornire adeguate informazioni sulla
sicurezza ad un lavoratore straniero, per il quale, anche in considerazione del
suo status, due incontri di quindici minuti ciascuno non erano stati ritenuti
sufficienti.
Nella sentenza n.40605 del 1° ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha ribadito
la responsabilità del datore di lavoro
per l'omessa predisposizione di adeguate misure antinfortunistiche perpetrata attraverso
l’insufficiente formazione sulla sicurezza fornita ai propri dipendenti.
La Suprema Corte nel sottolineare come il
giudice del merito avesse giudicato insufficienti due soli incontri di quindici
minuti ha rilevato che sarebbe
stato onere del datore di lavoro accertare se le "procedure scritte"
di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite
dagli stessi e in particolare da quelli stranieri.
Valerio Pollastrini
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