Con la
sentenza n.16735 del 4 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che, alla
cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a percepire l’indennità
economica per ferie non godute anche se non abbia provveduto a richiederne la
fruizione in costanza del rapporto.
La Suprema
Corte ricorda quanto disposto sia dall’art.36
della nostra Costituzione che dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE a
proposito del carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, la cui funzione è
quella di consentire al lavoratore alcuni diritti primari come il recupero delle
proprie energie psicofisiche, la possibilità di dedicarsi al meglio alle
relazioni sociali e familiari, nonché la partecipazione ad attività ricreative
e simili.
Ove in
concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta
quindi la relativa indennità sostitutiva
per compensare il danno costituito dalla perdita del diritto al riposo dalla
prestazione lavorativa.
Valerio Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento