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venerdì 11 ottobre 2013

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro


Con la sentenza n.16735 del 4 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a percepire l’indennità economica per ferie non godute  anche se  non abbia provveduto a richiederne la fruizione in costanza del rapporto.

La Suprema Corte ricorda  quanto disposto sia dall’art.36 della nostra Costituzione che dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE a proposito del carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, la cui funzione è quella di consentire al lavoratore alcuni diritti primari come il recupero delle proprie energie psicofisiche, la possibilità di dedicarsi al meglio alle relazioni sociali e familiari, nonché la partecipazione ad attività ricreative e simili.

Ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta quindi  la relativa indennità sostitutiva per compensare il danno costituito dalla perdita del diritto al riposo dalla prestazione lavorativa.

Valerio Pollastrini

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