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giovedì 31 ottobre 2013

Per l’efficacia della conciliazione l’assistenza del sindacalista deve essere effettiva


Nella sentenza n.24024 del 23 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che  le rinunzie e transazioni in sede sindacale, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi,  non sono impugnabili solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di conoscere quali siano i diritti ai quali rinunzia ed in quale misura, precisando, inoltre, che, nel caso di una transazione,  dall'atto è necessario che si evinca la "res dubia" oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo.

Il caso è quello di due lavoratrici, prive di un regolare inquadramento, che avevano svolto la propria prestazione per conto della Procura Generalizia Congregazione Suore ed avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale escludevano di aver  lavorato in condizioni di subordinazione, rinunciando ad ogni diritto derivante dall'attività svolta.

Le lavoratrici si erano successivamente rivolte al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del loro rapporto ed  il pagamento di somme a titolo di differenze retributive.

Il datore di lavoro aveva opposto l’inammissibilità della domanda in virtù della precedente sottoscrizione della conciliazione in sede sindacale.

Il Tribunale, nell’accogliere parzialmente le richieste delle lavoratrici, aveva condannato l'azienda al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Roma aveva invece giudicato inammissibili le domande delle lavoratrici a causa dell'intervenuta conciliazione.

Le ricorrenti si erano quindi rivolte alla Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, che il giudizio di appello non avesse verificato l'effettiva partecipazione del rappresentante del sindacato alla conciliazione e la reciprocità delle concessioni.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’esigua motivazione fornita dalla Corte di Appello, dalla quale emergeva l’assenza di una verifica circa l’effettività dell’assistenza sindacale.

La Corte di merito si era limitata ad affermare che la conciliazione in sede sindacale era avvenuta con l'assistenza di un avvocato e che i conciliatori avevano avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi degli arti 2113 c.c. e 411 c.p.c.

Quanto all’assistenza di un legale, la Cassazione ha ricordato come essa non costituisca  una condizione richiesta ai fini della validità della conciliazione in sede sindacale, mentre il semplice riferimento agli effetti della conciliazione, dei quali le lavoratrici sarebbero state informate, rappresenta, invece, una considerazione di per sé inadeguata perché risolve l'assistenza nell'indicazione dell'effetto della non impugnabilità dell'atto transattivo, senza considerare che l'assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti rinunzia ed in che misura.

La carenza maggiore del giudizio di merito concerne però l'analisi dei contenuti della conciliazione. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il contenuto di una transazione è costituito  dal negozio  con cui le parti pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.

Nel caso in esame  è stato omesso di verificare se ed in cosa consistono le reciproche concessioni e, quanto alla "res dubia", la si è risolta nel carattere subordinato o autonomo del rapporto, mentre dalla stessa sentenza si coglie la ben più vasta articolazione delle questioni in discussione e dei diritti controversi.

Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla medesima Corte d'appello che, in diversa composizione, dovrà verificare  l’ammissibilità dell'impugnazione della conciliazione attraverso un’analisi sull'effettività della assistenza sindacale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di transazione.

Valerio Pollastrini

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