In materia di
licenziamenti collettivi, la sentenza della Corte di Cassazione n.19576 del 26
agosto 2013 ha fornito alcuni chiarimenti sui contenuti della comunicazione ai
lavoratori successiva alle procedure sindacali o amministrative per il
collocamento in mobilità.
Nelle procedure di
mobilità, il datore di lavoro deve fornire nella prevista comunicazione una
puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative.
Ciò comporta che, anche
nel caso in cui vi sia un solo criterio prescelto, il datore di lavoro ha l’obbligo
di specificare nella suddetta comunicazione le sue modalità applicative, in
modo che la stessa sia sufficiente ad informare adeguatamente il lavoratore
sulle motivazioni che hanno indotto al suo collocamento in mobilità rispetto ad
altri dipendenti.
In sostanza il
lavoratore rientrante nel licenziamento collettivo deve essere messo nelle
condizioni di contestare, eventualmente, l’illegittimità della scelta che lo ha
coinvolto nel caso in cui, in base al criterio di selezione, altri e non lui avrebbero
dovuto essere collocati in mobilità.
In base a quanto appena
riepilogato, dopo l’accordo sindacale o la conclusione della procedura
amministrativa per il collocamento in mobilità, la comunicazione con la quale l’azienda
comunica il recesso ai lavoratori deve garantire ad essi una simile
consapevolezza.
Nel caso di specie la
Cassazione ha ritenuto non corretta la sentenza di merito che aveva dichiarato
illegittima la procedura di mobilità perché la comunicazione conteneva l'elenco
dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i
dipendenti fra i quali era stata operata la scelta.
In particolare la Corte
di Appello aveva errato nel non prendere in considerazione il fatto che tale
comunicazione indicava specificamente il criterio di scelta, individuato in
sede di accordo sindacale nel possesso
dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura
oggettiva rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del
requisito stesso.
Valerio Pollastrini
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