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giovedì 31 ottobre 2013

La comunicazione ai lavoratori collocati in mobilità deve consentire la comprensione delle ragioni della scelta


In materia di licenziamenti collettivi, la sentenza della Corte di Cassazione n.19576 del 26 agosto 2013 ha fornito alcuni chiarimenti sui contenuti della comunicazione ai lavoratori successiva alle procedure sindacali o amministrative per il collocamento in mobilità.

Nelle procedure di mobilità, il datore di lavoro deve fornire nella prevista comunicazione una puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative.

Ciò comporta che, anche nel caso in cui vi sia un solo criterio prescelto, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare nella suddetta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa sia sufficiente ad informare adeguatamente il lavoratore sulle motivazioni che hanno indotto al suo collocamento in mobilità rispetto ad altri dipendenti.

In sostanza il lavoratore rientrante nel licenziamento collettivo deve essere messo nelle condizioni di contestare, eventualmente, l’illegittimità della scelta che lo ha coinvolto nel caso in cui, in base al criterio di selezione, altri e non lui avrebbero dovuto essere collocati in mobilità.

In base a quanto appena riepilogato, dopo l’accordo sindacale o la conclusione della procedura amministrativa per il collocamento in mobilità, la comunicazione con la quale l’azienda comunica il recesso ai lavoratori deve garantire ad essi una simile consapevolezza.

Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto non corretta la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittima la procedura di mobilità perché la comunicazione conteneva l'elenco dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata la scelta.

In particolare la Corte di Appello aveva errato nel non prendere in considerazione il fatto che tale comunicazione indicava specificamente il criterio di scelta, individuato in sede di accordo sindacale  nel possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura oggettiva rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito stesso.

Valerio Pollastrini

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