Quadro Normativo
Dpr 30
giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Articolo 2.
Decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell’art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12;
Linee guida
dell’8 luglio 1999: “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio sul
lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.
Premessa
Con
riferimento all’argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in merito
alla qualificazione, come infortuni in
itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a
lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli
avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta
la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo
del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui
deve essere prestata l’attività lavorativa.
Perplessità
sono sorte anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi
all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare
temporaneamente.
Con la
presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le mosse
dall’inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e
dell’infortunio in itinere, nonché
dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di
legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione
nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la
trasferta del lavoratore.
Occasione di lavoro e infortunio in itinere. evoluzione giurisprudenziale
Occasione di lavoro
Come noto,
dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro secondo la
quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal
presupposto che l’evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio
dello svolgimento della prestazione lavorativa dell’assicurato, l’evoluzione
della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento
consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti
dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò
è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali
all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla
stessa funzionalmente connesse.
Al riguardo,
la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di
ritenere che l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato
nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente
all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il
quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto
personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa,
ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed
evento(1).
Infortunio in itinere
Per quanto
riguarda l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere, l’art. 12 d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva
costantemente affermato il principio in base al quale, affinché si verificasse
l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del
lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione
lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.
Per
l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra
l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o
con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.
Inquadramento dell’infortunio
occorso in missione e in trasferta
Tutto ciò considerato,
occorre esaminare come gli istituti in questione si applicano nel caso in cui
il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un
luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata.
Infortuni occorsi durante il
tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione
lavorativa e viceversa
Preliminarmente,
occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo
di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al
luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per
cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore
di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.
Diverso è il
caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il
tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui,
durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è
frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro.
Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di
per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è
verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro
temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto
tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.
La missione,
infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di
lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve
essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto
accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò
dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua
conclusione.
Ovviamente,
l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in
circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico
e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le
volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto
a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.
Pertanto, le
uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso
a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
a) nel caso
in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non
ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze
lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso
di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte
personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la
prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente
da tali scelte.
Infortuni occorsi durante gli
spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Per le
stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli
spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati
come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
Infortuni occorsi all’interno della
stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
Con
riferimento all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è
equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui
indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte sulla base di due
elementi:
a) la
oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno
dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa,
essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra
(abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi
condominiali e attività lavorativa”;
b) il
maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di
rischio da parte del soggetto assicurato.
L’iter logico-argomentativo sviluppato
dalla Suprema Corte nella sentenza citata in nota, consente agevolmente di
desumere a contrariis che tutti gli
eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui
questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro,
derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla
prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in
occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla
particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.
Nessuno dei
due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la
indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono
riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli
eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a
quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in
albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è
necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e in secondo luogo poiché
il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non
ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario,
nella propria abitazione.
Conclusioni
Alla luce
delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di
tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in
missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta
fino al rientro presso l’abitazione.
Efficacia nel tempo
Le
disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché
alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto
controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte
o decise con sentenza passata in giudicato.
(1) Cfr
Linee guida dell’8 luglio 1999
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