Il caso è quello di un lavoratore che,
durante l’assenza dal lavoro per
malattia, aveva svolto per tre giorni alcune prestazioni occasionali nell’Agenzia
Immobiliare di un parente. Per tale motivo era stato licenziato.
Nella sentenza n.23365 del 15 ottobre 2013
la Cassazione, confermando la sentenza della Corte territoriale, ha ritenuto illegittimo il licenziamento. L’attività
saltuaria svolta in concomitanza con la malattia è stata ritenuta del tutto compatibile con le condizioni
fisiche del lavoratore e non aveva pregiudicato i tempi di guarigione.
Dalle risultanze istruttorie era stato escluso
che, nel caso di specie, il lavoratore avesse violato i canoni di correttezza e
buona fede. La malattia era stata accertata e le marginali attività espletate non
solo non pregiudicavano il processo di guarigione, ma potevano, altresì, avere
un'incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.
Valerio Pollastrini
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