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mercoledì 23 ottobre 2013

Criteri per accertare lo scarso rendimento del lavoratore


Nella sentenza n. 23172 dell'11 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’eccessiva lentezza del dipendente nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa ne legittima il licenziamento. Una simile condotta è, infatti, potenzialmente idonea a ledere  irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Nel caso di specie,  oltre alla lentezza nell’assolvimento dei compiti assegnati, erano state accertate, ai danni del dipendente, frequenti irreperibilità, il rifiuto di utilizzare il computer, l’incapacità di lavorare in gruppo e l’inosservanza delle sanzioni disciplinari ricevute.
In linea generale,  ciascuna prestazione lavorativa deve essere eseguita con la professionalità e la diligenza richieste dal tipo di attività svolta.

Ai fini della legittimità  del licenziamento per scarso rendimento è indispensabile accertare   se l’insufficiente produttività del dipendente sia dovuta alla mancanza di impegno oppure a fattori contingenti, che esulino quindi dalle singole capacità.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per dimostrare la condotta colposa del dipendente è necessario individuare preventivamente degli oggettivi livelli di prestazione che il datore di lavoro può legittimamente esigere.

Si tratta di un’analisi valutativa che deve tener conto delle prestazioni medie dei lavoratori adibiti alle medesime mansioni.

Un’evidente sproporzione tra gli obiettivi fissati nei programmi di produzione e quelli effettivamente raggiunti costituisce lo strumento utile a dimostrare la negligenza del lavoratore.

Valerio Pollastrini

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