Nella sentenza n.22869 dell’8 ottobre 2013 la Corte di Cassazione
ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente
straniero che aveva abbandonato il posto di lavoro per recarsi nel Paese di
origine nonostante il datore di lavoro si fosse rifiutato di concedergli le
ferie.
Nel procedimento di merito le dichiarazioni rese dai testi e dal legale
rappresentante dell’azienda avevano evidenziato come il lavoratore avesse spontaneamente lasciato il luogo di lavoro
senza alcuna autorizzazione. Tale circostanza, unitamente ad altri elementi,
quali l’assenza della documentazione doganale predisposta per i lavoratori che rientrano nel
Paese di origine per ferie, avevano indotto la Corte territoriale ad escludere
che l’assenza fosse stata autorizzata.
Una simile analisi è stata ritenuta
corretta dalla Suprema Corte che, pertanto, ha confermato la legittimità del
recesso.
Valerio Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento