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domenica 6 ottobre 2013

Legittima la sanzione irrogata al lavoratore che si rifiuti di collaborare con il collega


Con la sentenza n.22076 del 26 settembre 2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento sospensivo adottato nei confronti del dipendente che, venendo meno all'obbligo di diligenza, si era rifiutato di collaborare con la collega incitandola a non produrre.

Ai sensi dell’articolo 2104 del codice civile il prestatore di lavoro è chiamato ad utilizzare la diligenza richiesta sia dalla natura della prestazione dovuta che  dall'interesse dell'impresa. Ciò comporta l’obbligo per il lavoratore di  osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore o dai superiori gerarchici per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.

Dall’obbligo di diligenza deriva, a carico del lavoratore, l’ulteriore obbligo di collaborazione all’interno dell’azienda. Si tratta di doveri insiti nel rapporto di lavoro che impongono al dipendente, non soltanto di porre formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma anche la conformazione del suo comportamento verso modalità tali da consentire al datore di lavoro l’utilizzo proficuo delle stesse.

Il caso di specie si riferisce ad un dipendente di  “Trenitalia Spa” che, dopo essere giunto in ritardo allo sportello della biglietterie, in seguito ad alcune anomalie riscontrate nel sistema di vendita computerizzato aveva omesso di attivare il sistema di vendita manuale dei biglietti invitando una collega, addetta al servizio, a fare altrettanto.

Dopo essersi allontanato per recarsi al bar, al suo rientro il lavoratore aveva avuto un diverbio con la collega, pronunciando nei suoi confronti frasi offensive dell'onore e della dignità della persona.

La Corte di Appello aveva accertato che non vi fosse stata alcuna provocazione, lamentata invece dal lavoratore per giustificare la sua reazione verbale nei confronti della collega. Quest’ultima, infatti, si era limitata solamente ad osservare i doveri previsti dal suo ufficio, mentre il ricorrente non aveva fatto altrettanto ed aveva addirittura invitato la collega a violarli.

In considerazione del dovere di collaborazione, rientrante nell'alveo del concetto di diligenza richiesto dal richiamato art. 2104 cod. civ., la Cassazione ha ritenuto pienamente legittima la richiesta di collaborazione che la collega aveva rivolto al  ricorrente. L’immotivato rifiuto di quest’ultimo costituiva, pertanto, una  violazione disciplinare idonea ad integrare l'ipotesi della provocazione nel contesto delle relazioni intersoggettive tra colleghi.

Valerio Pollastrini

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