Nella sentenza n.39491 del 24 settembre
2013 la Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro non può essere
ritenuto responsabile dell’infortunio del dipendente causato da manomissioni sul luogo di
svolgimento della prestazione.
Il caso di
specie riguarda l’infortunio accaduto al dipendente di una società appaltatrice
dei lavori di nettezza urbana e di
pulizia dell'area mercatale. Il lavoratore si trovava nei pressi di un cancello
privo del perno di fine corsa e spostando una delle ante scorrevoli per effettuare
le pulizie aveva determinato la fuoriuscita di detta anta dal binario che lo aveva
travolto causandogli gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale.
Il giudizio
di merito aveva ritenuto il datore di lavoro responsabile dell’infortunio perché
colpevole di aver consentito che il dipendente lavorasse in prossimità di un
luogo non sicuro.Nonostante sia il D.Lgs n.626/1994, in vigore all’epoca dei fatti, che l’attuale T.U n.81/2008 impongano al datore di lavoro l’obbligo di garantire il suo dipendente dai rischi di infortuni connessi all’attività da svolgere e, quindi, di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione non ha condiviso quanto disposto dal giudice di merito a proposito della responsabilità del datore di lavoro nell’infortunio accaduto al lavoratore.
Per la Corte di Appello il datore di lavoro avrebbe dovuto controllare l'efficienza degli impianti con cui i suoi lavoratori venivano a contatto. Il particolare difetto del cancello rendeva percepibile, a detta del giudicante, il rischio di ribaltamento e quindi l’omissione del controllo non aveva consentito di evitare l'evento.
L’analisi dei fatti aveva evidenziato che il cancello, in origine, non presentava alcun vizio costruttivo, condizione provata dal proscioglimento dell’installatore. Da ciò la Cassazione evinceva che l’anomalia di detto cancello fosse frutto di una manomissione che non era stato possibile datare.
Per la
Suprema Corte, pertanto, l’impossibilità di stabilire l’epoca in cui si era verificata
la manomissione vizia le argomentazioni compiute dai giudici di merito tese a
sostenere la responsabilità del datore di lavoro.
Inoltre, il
rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale
"rischio specifico" dell’attività. Per "rischi specifici",
infatti, devono intendersi solo quelli riguardo ai quali sono dettate
precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale,
generalmente mancante in chi opera in settori diversi. Per la Cassazione nel caso di specie il rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato e non certo dell'appaltatore del servizi di nettezza urbana. Per tale motivo il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante "sul campo" e non sull'imprenditore a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi.
Valerio Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento