Nella sentenza n.19759 del 26 agosto 2013
la Corte di Cassazione ha chiarito che ricade sul datore di lavoro l’onere di
sostenere le spese di lavaggio della divisa del dipendente.
La Corte è intervenuta sulla questione in
seguito al ricorso di un’azienda impegnata in servizi di mensa presso terzi che,
in uno specifico contratto di appalto, si era impegnata a dotare il personale
di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite.
Tale obbligazione contrattuale, a detta
della Cassazione, imponeva al datore di lavoro l’automatico obbligo di sopportare il costo relativo alle pulizie
delle divise dei dipendenti.
La Suprema Corte ha ricordato la validità, ai sensi dell’art.1411 cod. civ.,
della stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi
abbia interesse. Nel caso di specie è indubbio che la società appaltante, nell’esplicitare
all’interno del contratto di appalto l’onere dell’appaltatrice di far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro
‘sempre pulita’, palesava il proprio interesse al rispetto di questa
condizione. Da ciò deriva, pertanto, l’obbligo del datore di lavoro di sostenere
le spese di lavaggio o di rimborsare al lavoratore quelle sostenute per tale
scopo.
Valerio Pollastrini
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