Nella sentenza n.18363 del 31 luglio 2013,
la Corte di Cassazione è intervenuta sulle deroghe al divieto di licenziamento
della lavoratrice madre.
L’art.54 del D.Lgs n.151/2001 vieta il
licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino. Il terzo comma, lettera b), dello stesso articolo
prevede una specifica deroga a tale divieto nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda
alla quale la lavoratrice è addetta.
Si tratta di una deroga che per la
Cassazione è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica per ipotesi come la soppressione di un ramo
d'azienda o di un reparto autonomo.
Per la non applicabilità del divieto di
licenziamento, la Suprema Corte ha quindi ribadito che devono ricorrere
entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore
di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività.
Ne consegue che solamente in caso di
cessazione dell'attività dell'intera
azienda è possibile licenziare la
lavoratrice madre.
Valerio Pollastrini
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