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martedì 8 ottobre 2013

Il licenziamento della lavoratrice in maternità è legittimo soltanto in caso di cessazione dell’attività aziendale


Nella sentenza n.18363 del 31 luglio 2013, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle deroghe al divieto di licenziamento della lavoratrice madre.

L’art.54 del D.Lgs n.151/2001 vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il terzo comma, lettera b), dello stesso articolo prevede una specifica deroga a tale divieto  nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda alla quale la lavoratrice è addetta.

Si tratta di una deroga che per la Cassazione è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica  per ipotesi come la soppressione di un ramo d'azienda o di un reparto autonomo.

Per la non applicabilità del divieto di licenziamento, la Suprema Corte ha quindi ribadito che devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'attività.

Ne consegue che solamente in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda è possibile  licenziare la lavoratrice madre.
 
Valerio Pollastrini

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