Il caso in commento è quello che ha riguardato un
lavoratore licenziato in seguito alle ripetute e prolungate assenze dal
servizio durante l’orario di lavoro per fini personali.
Nella sentenza n.21203 del 17 settembre 2013 la Corte
di Cassazione, confermando quanto disposto nei precedenti giudizi di merito, ha
ritenuto legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato come i
giudici di merito, dopo l’esame del materiale probatorio, avessero
correttamente accertato la gravità delle condotte dal dipendente, tale da
giustificarne il licenziamento per giusta causa.
La Corte di Appello, in particolare, aveva evidenziato
che la condotta del lavoratore fosse stata ben più grave delle fattispecie
elencate nella contrattazione collettiva e per tale motivo il datore di lavoro,
sia nella contestazione dell’addebito in sede disciplinare che nella lettera
con la quale aveva intimato il recesso, aveva
esplicitamente fatto riferimento all’art.2119 del codice civile, legittimante
il licenziamento in tronco per comportamenti lesivi del vincolo fiduciario tra
dipendente e datore di lavoro.
La sentenza ha ricordato come quello contestato non
fosse stato un episodio isolato, in quanto, in un breve lasso di tempo, il
lavoratore aveva reiterato la stessa condotta.
Il giudice di appello aveva infatti riscontrato che
gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro si fossero svolti nel corso di
due distinti archi temporali, fugando così ogni dubbio su una presunta
occasionalità del comportamento del dipendente, risultato il medesimo in entrambi
i periodi. Ciò aveva acclarato una condotta sostanzialmente abituale, per la
quale il licenziamento in tronco è stato ritenuto corretto.
Valerio Pollastrini
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