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domenica 27 ottobre 2013

Il ripetuto abbandono del posto di lavoro legittima il licenziamento


Il caso in commento è quello che ha riguardato un lavoratore licenziato in seguito alle ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l’orario di lavoro per fini personali.

Nella sentenza n.21203 del 17 settembre 2013 la Corte di Cassazione, confermando quanto disposto nei precedenti giudizi di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato come i giudici di merito, dopo l’esame del materiale probatorio, avessero correttamente accertato la gravità delle condotte dal dipendente, tale da giustificarne il licenziamento per giusta causa.

La Corte di Appello, in particolare, aveva evidenziato che la condotta del lavoratore fosse stata ben più grave delle fattispecie elencate nella contrattazione collettiva e per tale motivo il datore di lavoro, sia nella contestazione dell’addebito in sede disciplinare che nella lettera con la quale aveva intimato il recesso,  aveva esplicitamente fatto riferimento all’art.2119 del codice civile, legittimante il licenziamento in tronco per comportamenti lesivi del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.  

La sentenza ha ricordato come quello contestato non fosse stato un episodio isolato, in quanto, in un breve lasso di tempo, il lavoratore aveva reiterato la stessa condotta.

Il giudice di appello aveva infatti riscontrato che gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro si fossero svolti nel corso di due distinti archi temporali, fugando così ogni dubbio su una presunta occasionalità del comportamento del dipendente, risultato il medesimo in   entrambi i periodi. Ciò aveva  acclarato  una condotta sostanzialmente abituale, per la quale il licenziamento in tronco è stato ritenuto corretto.
 
Valerio Pollastrini

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