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martedì 24 settembre 2013

Riduzione del personale: l’appartenenza ad un reparto soppresso non giustifica il licenziamento


Nella sentenza n.17177 dell’11 luglio 2013 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione dei criteri di scelta che l’azienda deve utilizzare per individuare in maniera oggettiva i lavoratori colpiti da  licenziamento per riduzione del personale.

Per tale fattispecie di recesso il dettato normativo è costituito  dalla legge n.223/1991, il cui comma 1, art.5, dispone che “l’'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati (…) ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative".

Il primo richiamo della norma alle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” si riferisce all’individuazione dell’ambito aziendale all’interno del quale dovranno essere operati i criteri di scelta veri e propri. Il secondo richiamo specifica, invece, che, in caso di utilizzabilità dei criteri legali, debba essere considerato anche quello delle esigenze tecnico produttive e organizzative.

Per quanto riguarda l’ambito aziendale nel quale può essere circoscritta la scelta dei lavoratori in esubero, la Suprema Corte ha tratto spunto dai propri precedenti, ricordando come la riduzione di personale debba investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitata a specifici rami aziendali solamente se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre (1).

Ciò di per sé chiarisce i motivi del doppio richiamo operato nel citato art.5 alle "esigenze tecnico-produttive ed organizzative" che, nella prima parte, evidenziano l'ambito di selezione, mentre, nella seconda,  concorrono, in un momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore, salvo che non operino altri criteri specificamente concordati con i sindacati.

Sempre richiamando i propri precedenti in materia, la Corte ha affermato che, per limitare la platea dei lavoratori interessati alla riduzione del personale ai soli addetti ad un determinato reparto o settore, il datore di lavoro deve operare esclusivamente in base ad oggettive esigenze aziendali relative al progetto di ristrutturazione. In sostanza, il datore di lavoro deve provare  le ragioni che impongano  l'oggettiva limitazione  a  queste esigenze, e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta sia  stata effettuata (2).

Sulla base di questa ricostruzione ed in virtù dei principi più volte affermati, la Corte ha, pertanto, concluso che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative dell’azienda (3). 

 
Valerio Pollastrini

 
(1)   -  Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza, Cass. sent. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06 e 11886/06;

(2)   - Cass. 23 giugno 2006, n. 14612;

(3) - Cass. n. 14 612/06, n. 25353/09, n. 9711/11; v. pure Cass. n. 2637 6/08, n. 11034/0 6, n. 13783/06;      

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