Il D.lgs n.276/2003 ha previsto due
distinte causali per il legittimo ricorso al rapporto di lavoro intermittente,
una soggettiva, con riferimento ai lavoratori, ed una oggettiva, riguardante le
specifiche mansioni.
L’ipotesi di natura soggettiva riguarda tutti i lavoratori ultracinquantenni e quelli con meno
di ventiquattro anni di età.
La causale oggettiva, comprende, altresì, le prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
In assenza delle disposizioni contrattuali, la norma ha previsto, inoltre,
il ricorso al lavoro intermittente per le tipologie lavorative indicate nella tabella allegata al R.D n.2657/1923.
Attraverso
l’interpello n.26 del 20 settembre 2013 il Ministero del lavoro ha compiuto un’analisi
interpretativa inerente alle mansioni indicate nella citata tabella.
Il Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto delucidazioni sulla figura
dell’addetto all’attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e
colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l’utilizzo di specifiche
attrezzature fornite dal datore di lavoro.
L’istante
aveva chiesto, in particolare, se la suddetta figura, impiegata presso società
specializzate nell’attività di inventario, fosse assimilabile alla categoria
professionale dei “pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti”, contemplata
nella tabella allegata al R.D n.2657/1923 tra quelle legittimanti il ricorso al
lavoro a chiamata.
Nella risposta, il Ministero ha chiarito preliminarmente che quella dei “pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti” è una qualifica rivolta alle categorie professionali impiegate nella quantificazione, sistemazione ed organizzazione di differenti tipologie di merce verosimilmente in diversi periodi dell’anno.
Si tratta di una nozione estendibile agli addetti agli inventari, nella misura in cui risultino incaricati di espletare un’attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell’anno solare e/o fiscale.
In conclusione – questo il parere del Ministero - la tipologia di contratto di lavoro intermittente risulta configurabile anche nei confronti dell’addetto all’attività di inventario in quanto rientrante nelle figure declinate al n.6 della tabella allegata al R.D. n.2657/1923 con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri.
Valerio Pollastrini
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