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lunedì 30 settembre 2013

L’Inps è chiamata a rispondere delle conseguenze dei conteggi errati


Nella sentenza n.21454 del 19 settembre 2013 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al lavoratore che, in seguito ai conteggi errati dell’Inps, si era dimesso per raggiunti requisiti contributivi.

La Corte ha ricordato alcuni precedenti in base ai quali il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale. (1)

La Corte ha ricordato come già in altre occasioni ha avuto modo di esaminare la questione di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall’INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine  (2) ed ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Valerio Pollastrini


(1) - Cass. sent. 3195 del 2012 e 15083 del 2008; ex plurimis, Cass. sent. n. 19340 del 2003, n. 5002 del 2002, n. 6995 e 6867 del 2001, n. 14953 del 2000, n. 9776 del 1996;

(2) - Cass. n. 1104 del 2003; v. pure Cass. n. 6995 del 2001 e n. 5002 del 2002;

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