COS’ E’
Si
tratta della prestazione economica che dal 1° gennaio 2013 ha sostituito
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. Può
essere richiesta, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1°
gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione.
A CHI SPETTA
I
beneficiari sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:- gli
apprendisti;
- i soci
lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
- i
dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
A CHI NON SPETTA
Non possono fruire dell’indennità di disoccupazione
ASpI:- i
dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
QUANDO SPETTA
L’indennità
spetta in presenza dei seguenti requisiti:
1)
Stato di disoccupazione involontario
L’interessato deve attestare, presso il Centro per
l’impiego competente in relazione al proprio domicilio, la cessazione dell’attività lavorativa precedentemente
svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di nuova attività
lavorativa.
L’indennità, pertanto, non spetta nelle ipotesi in cui
il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione
consensuale.
In caso di dimissioni, il lavoratore può percepire ugualmente
l’indennità solamente se le stesse siano state rassegnate durante il periodo tutelato di maternità
ovvero in caso dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il
riconoscimento della prestazione se intervenuta:
- nell’ambito
della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro,
secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come
sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del
lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- a
seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50
Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80
minuti o più con i mezzi pubblici.
2)
Almeno due anni di assicurazione
In ogni caso, perché il lavoratore abbia diritto all’Aspi
devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo
contro la disoccupazione; il calcolo deve essere effettuato procedendo a
ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
3)
Ulteriore requisito contributivo
Nel biennio
precedente all’inizio del periodo di disoccupazione, il richiedente deve, inoltre, possedere almeno
un anno di contribuzione contro la disoccupazione. Per contribuzione utile si
intende anche quella dovuta anche se non effettivamente versata. Ai fini del
diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o
dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi
settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si
applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai
agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole
vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i
contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il
rapporto di lavoro subordinato;
- i
contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio
dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo
parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di
rapporto di lavoro;
- i
periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia
prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di
lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato
convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
- l’astensione
dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel
limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Qualora il lavoratore vanti periodi di lavoro nel
settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono
cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola
o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della
prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i
parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il
riconoscimento di una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da
contribuzione figurativa, i periodi di:- malattia
e infortunio sul lavoro solo però nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione
da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa
integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a
zero ore;
- assenze
per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal
figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravità.
LA DOMANDA
Il lavoratore deve presentare all’Inps la domanda di
accesso all’Aspi, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei
seguenti canali:- WEB –
servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact
Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete
fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari
dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con
il supporto dell’Istituto.
La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di inizio del periodo
indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data
di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel
caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli
otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità
in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo
corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di
cessazione per licenziamento per giusta causa.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità
di disoccupazione ASpI spetta:- dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la
domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal
giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui
questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
- dalla
data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata
presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla
presentazione della domanda;
- dalle
date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la
domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date
o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora
presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
La
prestazione consiste in un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età
anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio
2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1°
gennaio 2016.
La durata massima della prestazione per il periodo
transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
Periodo
transitorio 2013-2015
|
||||
Anno di cessazione del rapporto di lavoro |
Età
anagrafica
| |||
Inferiore
a 50 anni
|
Pari o
superiore a 50 anni ma
inferiore a 55 anni |
Pari o
superiore a 55 anni
|
||
2013
|
8 mesi
|
12 mesi
|
12 mesi
|
|
2014
|
8 mesi
|
12 mesi
|
14 mesi
|
|
2015
|
10 mesi
|
12 mesi
|
16 mesi
|
IMPORTO DELL’INDENNITA’
La misura
della prestazione è pari:- al 75%
della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito
dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della
prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato
annualmente per legge.
- al 75%
dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25%
della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro
1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è
superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare
un limite massimo individuato annualmente per legge.
All’indennità mensile si applica una riduzione del 15%
dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo
degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere
riscossa:
- mediante
accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante
bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio
postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non
possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui
importo netto superi i 1.000 euro.
NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA DURANTE IL PERIODO COPERTO DALL’ASPI
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio per un periodo massimo
di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere
corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità
stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere
attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), senza
perdere il diritto all’Aspi, purché la stessa non dia luogo a compensi
superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso
dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o
parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla
conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare
dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare
l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito
annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui
sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei
proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito
dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè
comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione
o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITA’
Il
beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:- perdita
dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio
attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento
di vecchiaia o anticipato;
- assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto
di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica
attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare
partecipazione;
- mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia
superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
Valerio Pollastrini
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