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domenica 8 settembre 2013

Il tempo per indossare la divisa aziendale può rientrare nell’orario di lavoro retribuito


 Con la sentenza n.11828 del 16 maggio 2013, la Cassazione è tornata ad affrontare la questione del c.d “tempo tuta”. Si tratta del termine con il quale viene indicata la  frazione temporale necessaria al lavoratore per la vestizione degli indumenti o della divisa aziendale. La Corte, nel caso di specie, ha confermato il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale simili operazioni,   preparatorie alla prestazione e ad essa strumentali,   rientrano all’interno dell’orario di lavoro e, pertanto, debbono essere retribuite.

 
Il fatto

Alcuni dipendenti dell'Azienda di Servizi alla Persona (A.S.P.) "Golgi-Redaelli", lamentando che il tempo necessario per indossare e  svestire l’obbligatoria divisa di lavoro (circa 10 minuti per ciascuna operazione) non fosse loro retribuito, si erano rivolti al Giudice del lavoro di Milano chiedendo che tali frazioni temporali venissero considerate orario di lavoro e, come tale, retribuite. In base a tale assunto, richiedevano, inoltre,  la corresponsione dei compensi dovuti dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 2000.


Svolgimento del processo

In seguito al rigetto del ricorso dal parte del Tribunale, i lavoratori si erano rivolti alla Corte di Appello di Milano che ne aveva invece accolto le richieste, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate per il titolo dedotto.

In base alle risultanze istruttorie, la Corte di Appello aveva rilevato che il tempo necessario per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro rientrasse nella prestazione e che, nella fattispecie, non essendo stato esso computato nell'orario di lavoro, dovesse essere remunerato con la normale retribuzione. Ritenuto che le dette operazioni di vestizione e vestizione avessero una durata media giornaliera di dieci minuti, accoglieva la domanda solo per coloro che erano tenuti ad indossare gli indumenti di lavoro in relazione alle mansioni svolte.

Contro questa sentenza, l’azienda aveva proposto ricorso per cassazione.

Per il ricorrente  la Corte di Appello non avrebbe considerato che dall'istruttoria era emerso che i dipendenti fossero soliti indossare gli indumenti di lavoro solo dopo aver timbrato il cartellino di ingresso, dismettendoli prima di timbrare il cartellino di uscita, quindi, durante l'orario di lavoro.

A detta del datore di lavoro,  non vi era alcuna obbligazione  della timbratura del cartellino di ingresso a vestizione avvenuta, pertanto, la Corte d'appello, affermando che dette operazioni fossero avvenute  durante l'orario di lavoro, avesse enunciato  un concetto non corretto, atteso che per "orario di lavoro" deve intendersi il periodo di tempo in cui il lavoratore si trovi a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue attività e funzioni.

In sostanza, la controdeduzione aziendale si incentrava sul fatto che l'istruttoria avesse evidenziato che non vi fosse alcun obbligo di indossare la divisa fin dall'inizio del turno e che i lavoratori, indossando gli abiti da lavoro dopo aver timbrato il cartellino di ingresso e lasciando, altresì, il servizio qualche minuto prima della scadenza del turno per poter dismettere la divisa, nei fatti erano soliti far rientrare simili operazioni all’interno dell'orario di lavoro retribuito.

Il ricorrente contestava inoltre alla Corte territoriale la liquidazione equitativa fissata nella durata media giornaliera (dieci minuti) del tempo necessario per indossare e dismettere la divisa di lavoro. I tempi, invece, avrebbero dovuto essere determinati in seguito ad  un’apposita consulenza tecnica ed il corrispondente   importo retributivo avrebbe  dovuto tener conto delle effettive presenze in servizio, al netto delle assenze.

 
La decisione della Corte di Cassazione

Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte ha preliminarmente  ricordato che la vestizione degli indumenti di lavoro (e, più in generale, della divisa aziendale) costituisce un'operazione preparatoria della prestazione di lavoro e ad essa strumentale. La Cassazione ha quindi  richiamato la consolidata giurisprudenza che  impone, al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno, l’esame della disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia il lavoratore a poter scegliere  tempo e luogo per indossare la divisa (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), tali operazioni rientrano negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e, come tali, il tempo necessario per il loro compimento non deve essere retribuito. Diverso invece, se le modalità esecutive di dette operazioni siano imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione. In questo caso tali periodi   rientrano nelle fasi di  lavoro effettivo e, di conseguenza, il tempo  necessario deve essere retribuito.

Questo principio trova, tra l’altro, piena conferma nell'interpretazione fornita dalla stessa Cassazione a proposito  dell'art. 5 del contratto collettivo per i lavoratori delle industrie metalmeccaniche - per la quale "sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione" - nel senso che sono da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo" anche le attività preparatorie allo svolgimento dell'attività lavorativa e quelle successive alla prestazione, ove siano etero-dirette dal datore di lavoro, e che, come tali, dette attività debbono essere retribuite nella misura contrattuale prevista per la prestazione.

Nell’analisi di merito la Cassazione sconfessa però la Corte di Appello che, pur aderendo alla corretta impostazione di diritto, è giunta alla sua pronunzia sulla base di una incompleta considerazione del materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria.

Nell’affermare che, nel caso di specie, le operazioni di vestizione e svestizione, non fossero avvenute all’interno dell'orario di lavoro, non aveva tenuto esaurientemente conto  delle risultanze della prova testimoniale ed, in particolare, delle dichiarazioni di quei testi che avevano dichiarato che l'Azienda non imponesse alcun obbligo di indossare la divisa fin dall'inizio del turno e che i lavoratori, dopo aver timbrato, fossero soliti recarsi  negli spogliatoi, dove indossavano la divisa, e solo dopo si recavano al reparto, lasciando altresì il servizio qualche minuto prima della scadenza del turno per poter dismettere la divisa durante l'orario di lavoro.

Nel corso del giudizio di merito, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre un raffronto tra queste dichiarazioni  e le risultanze dei cartellini-orario, con riferimento agli orari di timbratura all'ingresso ed all'uscita e all'orario di inizio e conclusione dei turni di lavoro.

L'esame della Corte d'appello, pertanto, risulta carente  su un punto essenziale,  ovvero se esistesse l'obbligo - nascente da specifica disposizione del datore di lavoro - di indossare la divisa  fin dall'orario di inizio del turno, oppure, se fosse consentito ai lavoratori di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione. Analoga carenza si rileva per il momento della svestizione, non risultando con certezza se i dipendenti potessero dismettere gli indumenti di lavoro prima della fine del turno o dovessero attendere la sua conclusione.

Questa carenza dovrà essere colmata dal giudice di merito in sede di rinvio, attraverso il riesame delle testimonianze e di tutte le risultanze documentali acquisite in istruttoria.

La Corte di Cassazione ha disposto pertanto il rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione,   previa gli accertamenti indicati, dovrà applicare  il seguente principio di diritto: il tempo occorrente per la vestizione e la svestizione degli indumenti di lavoro rientra nell'orario di lavoro effettivo, e deve essere retribuito come tale, ove dette operazioni, con apposita disciplina del momento e del luogo di esecuzione, siano imposte dal datore di lavoro, mentre non deve essere retribuito ove la scelta di momento e luogo sia lasciata al lavoratore.


Valerio Pollastrini

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