La legge di conversione
del D.L.n.76/2013 ha confermato l’agevolazione prevista in favore del datore di
lavoro che, assumendo lavoratori percettori dell’Aspi, potrà ricevere il 50%
dell’importo residuo dell’indennità di disoccupazione.
Questo il dettaglio
della norma: “Al datore di lavoro che,
senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) è concesso, per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari
al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con
riferimento ai quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che,
al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima
in rapporto di collegamento o controllo”.
Possono essere
agevolate solamente le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori
che fruiscono dell’Aspi. L’incentivo, pertanto, non spetta sia in caso di
assunzione con contratto a termine, sia in caso di assunzione con contratto di
lavoro a tempo parziale (part-time).
Il beneficio, come
detto, consiste nel 50% del trattamento
Aspi che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora avesse mantenuto lo stato di
disoccupazione.
Le agevolazioni
verranno erogate secondo le modalità operative che l’Inps è chiamato ad
impartire nei prossimi giorni. Facile ritenere che sarà possibile conguagliare
il credito aziendale con la contribuzione mensile attraverso il modello
Uniemens.
Valerio Pollastrini
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