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martedì 10 settembre 2013

Assunzioni agevolate per i disoccupati in trattamento Aspi


La legge di conversione del D.L.n.76/2013 ha confermato l’agevolazione prevista in favore del datore di lavoro che, assumendo lavoratori percettori dell’Aspi, potrà ricevere il 50% dell’importo residuo dell’indennità di disoccupazione.

Questo il dettaglio della norma: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento ai quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”.

Possono essere agevolate solamente le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che fruiscono dell’Aspi. L’incentivo, pertanto, non spetta sia in caso di assunzione con contratto a termine, sia in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Il beneficio, come detto, consiste  nel 50% del trattamento Aspi che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora avesse mantenuto lo stato di disoccupazione.

Le agevolazioni verranno erogate secondo le modalità operative che l’Inps è chiamato ad impartire nei prossimi giorni. Facile ritenere che sarà possibile conguagliare il credito aziendale con la contribuzione mensile attraverso il modello Uniemens.

Valerio Pollastrini

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