Con la circolare n.36 del 6 settembre 2013
il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulla
disposizione del c.d. “Decreto Fare” che ha introdotto alcune semplificazioni
in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’art. 31 del D.L. n.
69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche relative al Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti
contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.
La
prima novità è costituita dall’eliminazione dal dettato normativo del
riferimento alla concessione dei “benefici
normativi e contributivi”.
Per effetto dell’intervenuta modifica,
l’applicazione della norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in
presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, deve essere estesa a
tutte le “tipologie” di DURC.
E’ stata inoltre apportata una disposizione
chiarificatoria sull’ambito applicativo del Durc che specifica come, in caso di
lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati senza ricorso ad imprese
direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussista più
l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale modifica lascia inalterato l’obbligo di
acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs.
n. 81/2008.Per mezzo dei commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 nella normativa di riferimento è stato inserito l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc da parte della stazione appaltante ed è stata rimodulata la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, attraverso l’introduzione dell’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In
particolare, sono stati
individuati gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità
contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In virtù di tali modifiche il DURC “in corso di validità”
deve essere acquisito:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il
certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e
il pagamento del saldo finale”.
Il comma 5 chiarisce che il
Documento acquisito per le ipotesi sopra elencate avrà una validità di 120
giorni dalla data del suo rilascio. Tale disposizione risulta applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto
2013. I Documenti rilasciati in data antecedente godranno, invece, di una
validità di soli 90 giorni.
In base alle ultime modifiche, la circolare in commento
chiarisce come il Legislatore abbia operato tre “raggruppamenti” in relazione alle
fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a),
b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del
contratto.
La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo
luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se
in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In
pratica i soggetti tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo
Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data
del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva
anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del
contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC
acquisito ai fini di cui alla lett. a), la durata di 120 giorni di validità
decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel
Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, il DURC acquisito per le predette fattispecie, se
in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente
acquisito.
Il secondo raggruppamento
si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle
lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del
saldo finale.
La circolare esplicativa chiarisce che, dopo la stipula del
contratto, il DURC debba essere acquisito, non già a partire dal momento appena
successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi
delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto,
come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Conseguentemente, viene a cadere per le stazioni appaltanti,
l’esigenza di acquisire un numero di DURC
pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale
e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere
d) ed e). L’unica eccezione, in questo
caso, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo
finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e
appaltatore (ultima fattura).
Il
comma 6, specifica, invece, che, in caso di subappalto, l’acquisizione di un DURC
in corso di validità relativo ai subappaltatori è richiesta ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed
e), del D.L. n. 69/2013.
In
merito al c.d. “preavviso di accertamento negativo”, il comma 8 dell’art.31 ha
confermato che gli Enti coinvolti nel rilascio del Durc, prima dell’emissione o
dell’annullamento del Documento, sono obbligati ad invitare l’interessato a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
La
novità, in questo caso, consiste nel fatto che l’invito all’interessato debba
essere formalizzato mediante posta
elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente
del lavoro e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle
cause di irregolarità. Ciò risponde all’esigenza di favorire una più rapida ed
efficace definizione di questa fase.
Su
questo punto, risulta particolarmente importante l’intervento ministeriale che
chiarisce che tale ultima disposizione, pur se inserita tra quelle esclusivamente finalizzate ai contratti
pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli
Enti previdenziali in sede di rilascio del Durc.
In
sede di conversione del
D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che
prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il
godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.
È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque
genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione
di investimenti, da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista
l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del
comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento
dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.
Per quanto riguarda la fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e
sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale,
l’intervento del legislatore ha disposto per il Durc una validità di 120 giorni
dalla data del rilascio.
Viene, inoltre, ribadito il principio di acquisizione
d’ufficio del DURC, in particolare:
- ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad
agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione
di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per
il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato,
sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in
presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato
che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la
durata 120 giorni di validità del DURC anche
ai lavori edili per i soggetti privati.
Valerio
Pollastrini
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