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venerdì 6 settembre 2013

Chiarimenti sulle ultime semplificazioni per il rilascio del Durc


Con la circolare n.36 del 6 settembre 2013 il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulla disposizione del c.d. “Decreto Fare” che ha introdotto alcune semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.

La prima novità è costituita dall’eliminazione dal dettato normativo del riferimento alla concessione dei  benefici normativi e contributivi”.

Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, deve essere estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
E’ stata inoltre apportata una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del Durc che specifica come, in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati senza ricorso ad imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussista più l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  Tale modifica lascia inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per mezzo dei commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 nella normativa di riferimento è stato inserito l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc da parte della stazione appaltante ed è stata rimodulata la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, attraverso l’introduzione dell’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).

In particolare, sono stati individuati gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In virtù di tali modifiche il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di  regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.

Il comma 5 chiarisce che il Documento acquisito per le ipotesi sopra elencate avrà una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Tale disposizione risulta applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013. I Documenti rilasciati in data antecedente godranno, invece, di una validità di soli 90 giorni.

In base alle ultime modifiche, la circolare in commento chiarisce come  il Legislatore abbia  operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.

Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.

La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.


Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Peraltro, il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Il secondo  raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.

La circolare esplicativa chiarisce che, dopo la stipula del contratto, il DURC debba essere acquisito, non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.

Conseguentemente, viene a cadere per le stazioni appaltanti, l’esigenza di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).  L’unica eccezione, in questo caso, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).

Il comma 6, specifica, invece, che, in caso di subappalto, l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori è richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.

In merito al c.d. “preavviso di accertamento negativo”, il comma 8 dell’art.31 ha confermato che gli Enti coinvolti nel rilascio del Durc, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, sono obbligati ad invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

La novità, in questo caso, consiste nel fatto che l’invito all’interessato debba essere formalizzato  mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Ciò risponde all’esigenza di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase.

Su questo punto, risulta particolarmente importante l’intervento ministeriale che chiarisce che tale ultima disposizione, pur se inserita tra quelle  esclusivamente finalizzate ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del Durc.

In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.

È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.

Per quanto riguarda la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, l’intervento del legislatore ha disposto per il Durc una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Viene, inoltre, ribadito il principio di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare:

- ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Da ultimo  va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Valerio Pollastrini

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