Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 30 agosto 2013

L’incompletezza della contestazione disciplinare rende illegittimo il licenziamento


Nella sentenza n.15006 del 14 giugno 2013, la Corte di Cassazione ribadisce, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, la necessaria indicazione nella preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore di tutti gli elementi di fatto relativi all’infrazione oggetto di procedimento disciplinare.
Il caso è quello di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro in quanto nella contestazione disciplinare l’azienda gli aveva addebitato una condotta colposa indicando  una data errata dell’episodio.

La Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato l’azienda al pagamento del risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione.

Il giudizio di appello ha tratto il proprio fondamento dall’assunto che l’errore nella contestazione abbia influito sulla possibilità di difesa del lavoratore, pregiudicandogli la possibilità di dimostrare il proprio alibi.

Contro questa  sentenza, l’azienda ha proposto ricorso per Cassazione.
Secondo la parte datoriale, l’errata indicazione della data del fatto addebitato al lavoratore non sarebbe essenziale  ai fini della legittimità del licenziamento. Il procedimento disciplinare, regolato dall’articolo 7 della legge n.300/1970,  non imporrebbe, a detta dell’azienda, tale rigida interpretazione. Inoltre il lavoratore, nonostante l’errore nella contestazione disciplinare, era comunque a conoscenza della querela che l’azienda aveva sporto nei suoi confronti e che indicava con precisione la data dell’episodio addebitatogli.

La Cassazione nel rigettare il ricorso, confermando l’illegittimità del licenziamento, ha ricordato il consolidatoprincipio secondo cui  l'indicazione nella preventiva contestazione dell'addebito degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'infrazione, costituisce un preciso onere del datore di lavoro che esercita il potere disciplinare,  sicché tale necessaria contestazione deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest'ultimo un'idonea e piena difesa.

Per la Corte, nel caso in esame, l'errore nell'indicazione del giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato non rivela una negligenza trascurabile ma assume un valore decisivo, poiché pregiudica il diritto alla prova spettante all'incolpato, e, specificamente, il diritto a provare di non essere stato sui luoghi dell'illecito.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento