Quella del lavoro accessorio è una tipologia introdotta nel nostro
ordinamento per regolamentare quei rapporti di lavoro che si collocano spesso al
di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. In origine era possibile
accedere a questo istituto esclusivamente per le prestazioni di carattere
meramente occasionale. Tale requisito è stato però eliminato dal c.d. Decreto
Lavoro 2013.
In sostanza, allo stato attuale, è possibile
utilizzare il lavoro accessorio per assicurare
le tutele minime previdenziali e assicurative in caso di prestazioni non
riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del
lavoro autonomo. Il lavoro accessorio investe diversi campi, agricolo,
commerciale, turistico, dei servizi, etc., con alcune limitazioni.
Per le attività agricole di carattere stagionale, ad esempio, il lavoro
accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni,
iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e vi possono far ricorso solo
le aziende con 7 mila euro di fatturato.
Nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale
o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo,
compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio
per un compenso massimo di 3.000 € nell’anno solare. L’INPS è incaricato di
detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con
gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi per
le prestazioni accessorie vengono erogati attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro), comprensivi,
oltre alla base retributiva, della copertura previdenziale presso l'INPS e di quella
assicurativa presso l'INAIL.
LIMITI LEGATI AL COMPENSO
Con la legge
n.92/20012 di riforma del mercato del lavoro è stato eliminato l’elenco delle
attività che, ai sensi della legge Biagi erano le uniche nelle quali era
possibile ricorrere al lavoro accessorio. Con la Riforma, pertanto, si ha un
lavoro accessorio quando un soggetto, nel corso di un anno solare non percepisca più di €
5.000,00 dalla totalità dei committenti. Se i committenti sono
imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il
limite di € 2.000,00 nell'anno solare, fermo restando il limite massimo di €
5.000,00 che il lavoratore può raggiungere presso più committenti.
Anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale
e del patto di stabilità.
Per il lavoratore, il compenso è esente da
ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
Per quanto riguarda i lavoratori
extracomunitari è necessario sottolineare che
i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio concorrono nella
determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno.
I CHIARIMENTI
MINISTERIALI
Con la circolare n.4 del 18 gennaio 2013, destinata al personale ispettivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sul lavoro accessorio.
Le attività per le quali è possibile
utilizzare la fattispecie in commento sono delineate con riferimento al
compenso annuale massimo complessivo di 5.000 euro nell'anno solare in capo al
lavoratore e non più, come nel passato, al committente. Il lavoratore potrà
pertanto svolgere lavoro accessorio con più committenti, a patto però che la
sommatoria dei compensi annuali percepiti non superi il limite di 5.000 euro.
Nei confronti del singolo committente imprenditore
commerciale o professionista (intendendosi per imprenditore commerciale
qualsiasi persona fisica o giuridica che opera in un determinato mercato) si
applica anche l’ulteriore limite massimo di 2.000 euro.
Nel settore agricolo, fermo restando il
limite dei 5.000, le nuove norme si applicano:
A. alle attività agricole
svolte da studenti sotto i 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico
o universitario ed ai pensionati
B. alle attività agricole
svolte a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari
non superiore ai 7.000 euro), purché non svolte da soggetti iscritti
nell'elenco dei lavoratori agricoli.
C. In questo settore non
trova applicazione l'ulteriore limite dei 2.000 euro previsto per i committenti
imprenditori commerciali e professionisti.
Ad eccezione del
servizio di steward della società calcistiche, si precisa che non è possibile ricorrere al lavoro accessorio
tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione.
I VOUCHER O BUONI LAVORO
I voucher o buoni lavoro costituiscono un
particolare sistema di pagamento che incorpora il compenso per la prestazione
di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali
all’INPS.
Il valore nominale di un buono lavoro è pari a 10 euro e tale importo è comprensivo
della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che
viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di
quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di
un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, rappresenta, pertanto, il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore ed è pari a 7,50 euro.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, rappresenta, pertanto, il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore ed è pari a 7,50 euro.
Sono, inoltre disponibili due buoni “multipli”, uno del valore di 50 euro
equivalente a cinque buoni non separabili ed uno da 20 euro equivalente a due buoni non
separabili. Per il lavoratore, il corrispettivo netto del buono da 50 euro è
pari a 37,50 euro, mentre quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
La Riforma
Fornero del 2012, a proposito del buono lavoro, ne ha disposto l’aggiornamento
del valore nominale attraverso un
Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali da emanare dopo un
confronto con le parti sociali.
La stessa norma ha, inoltre, specificato che i buoni lavoro devono essere:
La stessa norma ha, inoltre, specificato che i buoni lavoro devono essere:
·
orari;
·
numerati progressivamente;
·
datati.
Anche la percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali sarà rideterminata con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e adeguata alle aliquote dei contributi
previdenziali previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
I prestatori potranno riscuotere i buoni
lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione.
Per le prestazioni di lavoro accessorio svolte
per le imprese familiari è previsto un diverso valore nominale del voucher, dal momento che
la quota di contribuzione previdenziale è
pari al 33% , destinato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la quota in favore dell’INAIL è del 4% e quella
destinata al concessionario per la gestione del servizio è pari al 5%. In
questo caso il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il
corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 5,80
euro.
COME RISCUOTERE I
VOUCHER
Le modalità di
riscossione di un buono lavoro variano a
seconda che si scelgano:
Buoni cartacei - Chi li riceve deve
convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale
del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo
punto il procedimento termina con il versamento automatico dei contributi sulle
posizioni assicurative del lavoratore. Se si tratta di un minorenne, è
necessario presentare anche
un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con
fotocopia del documento del genitore.
Buoni telematici - Nel caso di buoni
telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema
informatico dell’Inps.
Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:
Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:
·
sportelli Inps;
·
nel sito Inps, nella
sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;
·
contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164);
Avvenuto l’accreditamento, Poste Italiane
provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per
accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i
voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da
utilizzare alla fine del rapporto.
La sottoscrizione dell’INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.
La sottoscrizione dell’INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.
Buoni acquistati nelle tabaccherie
autorizzate - E’ possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti
all’apposito circuito.
L'operazione è possibile dal secondo
giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio fino a un
anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro. Per la
riscossione è necessario esibire la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino del codice fiscale, per la
verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un
ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.
Buoni acquistati agli sportelli bancari
abilitati - L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell’estate
2011, hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei voucher lavoro
occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale. Banca
Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti
di credito ad offrire il servizio. I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli
sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di
lavoro accessorio e fino a un anno. Per riscuoterli bisogna presentarsi con il
proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve
rivolgersi alle sedi INPS.
PRECISAZIONI
La circolare n.4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
precisato che il criterio per la determinazione del compenso del lavoratore
accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo
voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di
lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher.
Il fatto che i voucher siano datati e numerati progressivamente implica
che il loro utilizzo sia riferito all'arco temporale non superiore ai 30 giorni
dal loro acquisto. Ciò determina che il superamento del limite quantitativo
relativo al compenso e quello relativo alla durata possono trasformare il
contratto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Valerio Pollastrini
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