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giovedì 8 agosto 2013

Il lavoro accessorio: ecco come usare i voucher o buoni lavoro


Quella del lavoro accessorio è una tipologia introdotta nel nostro ordinamento per regolamentare quei rapporti di lavoro che si collocano spesso al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. In origine era possibile accedere a questo istituto esclusivamente per le prestazioni di carattere meramente occasionale. Tale requisito è stato però eliminato dal c.d. Decreto Lavoro 2013.

In sostanza, allo stato attuale, è possibile utilizzare il lavoro accessorio per  assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in caso di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo. Il lavoro accessorio investe diversi campi, agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, etc., con alcune limitazioni.

Per le attività agricole di carattere stagionale, ad esempio, il lavoro accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e vi possono far ricorso solo le aziende con 7 mila euro di fatturato.

Nel corso del 2013, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 € nell’anno solare. L’INPS è incaricato di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I compensi per le prestazioni accessorie vengono erogati attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro), comprensivi, oltre alla base retributiva, della copertura previdenziale presso l'INPS e di quella assicurativa presso l'INAIL.


LIMITI LEGATI AL COMPENSO
Con la legge n.92/20012 di riforma del mercato del lavoro è stato eliminato l’elenco delle attività che, ai sensi della legge Biagi erano le uniche nelle quali era possibile ricorrere al lavoro accessorio. Con la Riforma, pertanto, si ha un lavoro accessorio quando un soggetto, nel corso di un anno solare non percepisca più di € 5.000,00 dalla totalità dei committenti.  Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.000,00 nell'anno solare, fermo restando il limite massimo di € 5.000,00 che il lavoratore può raggiungere presso più committenti.

Anche la pubblica amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti delle politiche di contenimento dei costi del personale e del patto di stabilità.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari è necessario sottolineare che  i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio concorrono nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
 

I CHIARIMENTI MINISTERIALI

Con la circolare n.4 del 18 gennaio 2013, destinata al personale ispettivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sul lavoro accessorio.

Le attività per le quali è possibile utilizzare la fattispecie in commento sono delineate con riferimento al compenso annuale massimo complessivo di 5.000 euro nell'anno solare in capo al lavoratore e non più, come nel passato, al committente. Il lavoratore potrà pertanto svolgere lavoro accessorio con più committenti, a patto però che la sommatoria dei compensi annuali percepiti non superi il limite di 5.000 euro.

Nei confronti del singolo committente imprenditore commerciale o professionista (intendendosi per imprenditore commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che opera in un determinato mercato) si applica anche l’ulteriore limite massimo di 2.000 euro.

Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 5.000, le nuove norme si applicano:

A.   alle attività agricole svolte da studenti sotto i 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario ed ai pensionati

B.   alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari non superiore ai  7.000 euro), purché non svolte da soggetti iscritti nell'elenco dei lavoratori agricoli.

C.   In questo settore non trova applicazione l'ulteriore limite dei 2.000 euro previsto per i committenti imprenditori commerciali e professionisti.

Ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, si precisa che  non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione.


I VOUCHER O BUONI LAVORO
I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare sistema di pagamento che incorpora il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all’INPS.

Il valore nominale di un buono lavoro è  pari a 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, rappresenta, pertanto, il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore ed è pari a 7,50 euro.

Sono, inoltre  disponibili due   buoni “multipli”, uno del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed uno  da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Per il lavoratore, il corrispettivo netto del buono da 50 euro è pari a 37,50 euro, mentre quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

La Riforma Fornero del 2012, a proposito del buono lavoro, ne ha disposto l’aggiornamento del valore nominale attraverso  un Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali da emanare dopo un confronto con le parti sociali.

La stessa norma ha, inoltre, specificato che i buoni lavoro devono essere:

·         orari;

·         numerati progressivamente;

·         datati.

Anche la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali sarà rideterminata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e adeguata alle aliquote dei contributi previdenziali previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione.

Per le prestazioni di lavoro accessorio svolte per le imprese familiari è previsto un diverso  valore nominale del voucher, dal momento che la quota di contribuzione previdenziale  è pari al 33% , destinato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la quota  in favore dell’INAIL  è del 4% e quella destinata al concessionario per la gestione del servizio è pari al 5%. In questo caso il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 5,80 euro.


COME RISCUOTERE I VOUCHER
Le modalità di riscossione di un buono lavoro variano a seconda che si scelgano:

Buoni cartacei - Chi li riceve deve convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo punto il procedimento termina con il versamento automatico dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore. Se si tratta di un minorenne, è necessario  presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

Buoni telematici - Nel caso di buoni telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell’Inps.
Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:

·         sportelli Inps;

·         nel sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;

·         contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164);

Avvenuto l’accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare alla fine del rapporto.
La sottoscrizione dell’INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.

Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate - E’ possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all’apposito circuito.
L'operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio fino a un anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro. Per la riscossione è necessario esibire la propria Tessera Sanitaria definitiva o  il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.

Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati - L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell’estate 2011, hanno siglato una convenzione per l'erogazione dei voucher lavoro occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale. Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti di credito ad offrire il servizio. I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio e fino a un anno. Per riscuoterli bisogna presentarsi con il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS. 

PRECISAZIONI
La circolare n.4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il criterio per la determinazione del compenso del lavoratore accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher.

Il fatto che i voucher siano datati e numerati progressivamente implica che il loro utilizzo sia riferito all'arco temporale non superiore ai 30 giorni dal loro acquisto. Ciò determina che il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono trasformare il contratto di lavoro accessorio in rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini

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