Le
lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata dell'Inps, da quest'anno,
potranno contare su un'indennita' di maternita' più elevata.
L'aumento
dei minimali contributivi ha infatti determinato un incremento di circa il 3%
della prestazione attuale rispetto a quella dello scorso anno.
Ai
sensi della legge n.546/1987 le lavoratrici artigiane, commercianti e
coltivatrici dirette, in caso di maternita', possono beneficiare di un'indennita'
a carico dell'Inps per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per
i tre mesi successivi alla nascita.
In
caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi dopo il terzo mese di
gravidanza, la prestazione economica di cui sopra verra' riconosciuta per i 30 giorni
successivi all'evento.
Le
modalita' di calcolo dell'indennita' differiscono a seconda del settore.
Per le
lavoratrici agricole, l'indennita' giornaliera e' calcolata nella misura
dell'80% della retribuzione minima prevista per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, relativa all'anno precedente il parto.
Per le
artigiane e le esercenti attività commerciali, invece, l'indennità e' pari
all'80% del minimale contributivo vigente per gli impiegati dell'artigianato e
del settore del commercio.
Questi
dunque tutti valori giornalieri del 2013:
-
32,52 euro per le lavoratrici del settore agricolo;
- 33,52 euro per le lavoratrici artigiane;
-
29,38 euro per levoratrici autonome del commercio;
Entro il primo anno di vita del
bambino, terminati i 5 mesi di fruizione dell'indennita' di maternita', le lavoratrici autonome potranno
disporre di ulteriori 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro. Per
quest'ultimo periodo spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo
del settore.
Queste
le prestazioni giornaliere del 2013 per i periodi di astensione facoltativa:
-
12,20 euro per le coltivatrici dirette;
-
12,57 euro per le artigiane;
-
11,02 euro per le commercianti.
Valerio
Pollastrini
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