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giovedì 14 marzo 2013

L'indennita' per ferie non godute e' esente da tassazione


Nella sentenza n. 89/04/2013 la quarta sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio e' giunta ad un'interessante conclusione in merito ad una questione attinente all'indennita' sostitutiva delle ferie maturate e non godute dai lavoratori subordinati.

La Commissione ha escluso da tassazione il compenso sostitutivo delle ferie a causa della sua natura risarcitoria.

Questa decisione consente di richiedere  il rimborso di quanto indebitamente trattenuto dall'Erario.

Nel caso di specie i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittimamente trattenute sulle somme corrisposte per ferie non godute, stabilendone la  completa intassabililtà.

La pronuncia in commento trae il proprio fondamento dall'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 che, a proposito delle indennita', riconduce all'assogettamento fiscale solamente quelle conseguite per compensare effettive perdite di reddito mentre esclude, altresi', quelle finalizzate alla riparazione di un danno, senza effettivo incremento reddituale.

A carico del datore di lavoro sussiste l'obbligo di far godere al proprio dipendente le ferie ed i riposi settimanali, a prescindere dalla effettiva volonta' del lavoratore. Cio' per garantire a quest'ultimo il diritto, costituzionalmente sancito, di ristorare periodicamente le proprie energie psico-fisiche.

Per la violazione di tale obbligo, la legge e la contrattazione collettiva, impongono al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un'indennita',  riconducibile per natura a quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona e non, invece, la reintegrazione di un reddito perduto.

Le citate motivazioni hanno indotto la Commissione Tributaria ad escludere per una simile indennita' qualunque forma di tassazione Irpef.


Valerio Pollastrini

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