Nella
sentenza n. 89/04/2013 la quarta sezione della Commissione tributaria regionale
del Lazio e' giunta ad un'interessante conclusione in merito ad una questione
attinente all'indennita' sostitutiva delle ferie maturate e non godute dai
lavoratori subordinati.
La
Commissione ha escluso da tassazione il compenso sostitutivo delle ferie a
causa della sua natura risarcitoria.
Questa
decisione consente di richiedere il
rimborso di quanto indebitamente trattenuto dall'Erario.
Nel
caso di specie i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la
richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittimamente trattenute sulle
somme corrisposte per ferie non godute, stabilendone la completa intassabililtà.
La pronuncia in commento trae il proprio fondamento dall'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 che, a proposito delle indennita', riconduce all'assogettamento fiscale solamente quelle conseguite per compensare effettive perdite di reddito mentre esclude, altresi', quelle finalizzate alla riparazione di un danno, senza effettivo incremento reddituale.
La pronuncia in commento trae il proprio fondamento dall'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 che, a proposito delle indennita', riconduce all'assogettamento fiscale solamente quelle conseguite per compensare effettive perdite di reddito mentre esclude, altresi', quelle finalizzate alla riparazione di un danno, senza effettivo incremento reddituale.
A
carico del datore di lavoro sussiste l'obbligo di far godere al proprio
dipendente le ferie ed i riposi settimanali, a prescindere dalla effettiva
volonta' del lavoratore. Cio' per garantire a quest'ultimo il diritto,
costituzionalmente sancito, di ristorare periodicamente le proprie energie
psico-fisiche.
Per la
violazione di tale obbligo, la legge e la contrattazione collettiva, impongono
al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un'indennita', riconducibile per natura a quelle costituenti
un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona e non,
invece, la reintegrazione di un reddito perduto.
Le
citate motivazioni hanno indotto la Commissione Tributaria ad escludere per una
simile indennita' qualunque forma di tassazione Irpef.
Valerio
Pollastrini
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