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giovedì 14 marzo 2013

Licenziamento per il dipendente pubblico che accetta regali o altre utilità

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In attuazione della legge anti-corruzione n.190/2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del pubblico impiego.
Si tratta del testo che regolamenta la condotta dei dipendenti e che disciplina il sistema sanzionatorio relativo alla gestione del personale delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 4, stabilisce in particolare il corretto comportamento del personale riguardo all’accettazione di regali o altre utilità.
Il codice ha classificato tra i  regali di modico valore quelli stimabili nel limite di  100,00 euro, anche sotto forma di sconto. Ogni Amministrazione, inoltre può modulare tale importo fino alla soglia massima di 150,00 euro.
Al di sotto di tale limite al personale dipendente è concesso ricevere dei “presenti” effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso il dipendente non può richiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per l’adempimento di un atto del proprio ufficio.
Il dipendente in servizio non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
Per quanto riguarda i rapporti  interni all’organico dell’Amministrazione, il dipendente non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da un proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso.
I regali e le altre utilità comunque ricevuti all’infuori dei casi consentiti devono essere immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a cura dello stesso dipendente, per la restituzione.
Nel caso in cui l’accettazione di qualunque beneficio superiore al valore fissato per la soglia della modicità, fosse correlata al compimento di un atto dovuto, il dipendente verrà sanzionato con il licenziamento.
Lo stesso provvedimento sarà riservato al dipendente pubblico recidivo nell’accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano ricevuto nel biennio precedente, un interesse significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
Valerio Pollastrini

 
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