Il lavoro in cooperativa ha quale peculiare
caratteristica la pluralita' dei rapporti contrattuali tra le medesime parti. Quello
associativo produce i propri effetti in simbiosi con quello di natura
lavorativa.
In sostanza il socio-lavoratore riveste all'interno
della compagine aziendale la doppia figura
di socio e di prestatore di lavoro.
La legge n.30/20003 ha infatti configurato le due
diverse nature come complementari, là dove in passato le stesse venivano considerate come separate e distinte.
La Giurisprudenza di recente ha confermato
l'inscindibilita' dei due rapporti, confermando che l'estromissione dalla
compagine societaria del lavoratore equivale al suo licenziamento.
Il caso specifico e' quello inerente all'impugnazione di un
licenziamento per giusta causa proposta da un lavoratore che aveva, inoltre,
contestato la sua qualifica di socio, adducendo di non aver mai partecipato ad
alcuna assemblea dei soci o altra attivita' propria della condivisione di un
contesto associativo.
Nel corso del giudizio l'esame delle prove
documentali ha accertato la validita' del rapporto associativo. Il lavoratore, iscritto
regolarmente nel libro soci, era in possesso di copia del regolamento della
cooperativa ed aveva sottoscritto per
ricevuta diversi avvisi di convocazione per le periodiche assemblee dei soci, pur
non avendovi partecipato.
Dopo aver preso atto che il ricorrente non aveva
impugnato la delibera di estromissione dalla societa' entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento, il Giudice dichiarava conseguentemente risolto
in via definitiva anche il rapporto di lavoro.
L'impianto normativo che regola il rapporto in
cooperativa, come detto, prevede che l'esclusione del socio, deliberata nel rispetto
delle disposizioni statutarie, comporta automaticamente la risoluzione del
rapporto di lavoro,
La condotta del socio-lavoratore che ha portato al suo
licenziamento per giusta causa e' stata dal giudicante ritenuta idonea a legittimarne
anche l'estromissione da socio.
Dopo aver verificato la mancata impugnazione
dell'esclusione da socio, il giudice ha ritenuto preclusa al lavoratore
qualsiasi altra possibilita' configurante
un'azione risarcitoria, determinando definitivamente l' estinzione del rapporto
di lavoro.
In conclusione, l'estromissione del socio-lavoratore,
che puo' avvenire legittimamente nel rispetto dei criteri di cui all'art.2533 del
Codice Civile, deve essere impugnata tassativamente entro i 60 giorni previsti
dalla medesima norma attraverso una vera e propria azione giudiziale. La
mancata opposizione della delibera di esclusione produce inevitabilmente degli
effetti diretti sul rapporto di lavoro causandone la definitiva estinzione. A
cio' si aggiunga, naturalmente, che, qualora la condotta del socio-lavoratore leda sia il contratto sociale che gli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro, la cooperativa puo' porre termine ad ambedue
i rapporti con un unico atto, vale a dire la delibera di esclusione.
Valerio Pollastrini
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