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domenica 3 marzo 2013

Rapporto di lavoro in cooperativa


Il lavoro in cooperativa ha quale peculiare caratteristica la pluralita' dei rapporti contrattuali tra le medesime parti. Quello associativo produce i propri effetti in simbiosi con quello di natura lavorativa.

In sostanza il socio-lavoratore riveste all'interno della compagine aziendale  la doppia figura di socio e di prestatore di lavoro.

La legge n.30/20003 ha infatti configurato le due diverse nature come complementari, là dove in passato le stesse  venivano considerate come separate e distinte.

La Giurisprudenza di recente ha confermato l'inscindibilita' dei due rapporti, confermando che l'estromissione dalla compagine societaria del lavoratore equivale al suo licenziamento.

Il caso specifico e'  quello inerente all'impugnazione di un licenziamento per giusta causa proposta da un lavoratore che aveva, inoltre, contestato la sua qualifica di socio, adducendo di non aver mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci o altra attivita' propria della condivisione di un contesto associativo.

Nel corso del giudizio l'esame delle prove documentali ha accertato la validita' del rapporto associativo. Il lavoratore, iscritto regolarmente nel libro soci, era in possesso di copia del regolamento della cooperativa  ed aveva sottoscritto per ricevuta diversi avvisi di convocazione per le periodiche assemblee dei soci, pur non avendovi partecipato.

Dopo aver preso atto che il ricorrente non aveva impugnato la delibera di estromissione dalla societa' entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, il Giudice dichiarava conseguentemente risolto in via definitiva anche il rapporto di lavoro.

L'impianto normativo che regola il rapporto in cooperativa, come detto, prevede che l'esclusione del socio, deliberata nel rispetto delle disposizioni statutarie, comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro,

La condotta del socio-lavoratore che ha portato al suo licenziamento per giusta causa e' stata dal giudicante ritenuta idonea a legittimarne anche l'estromissione da socio.

Dopo aver verificato la mancata impugnazione dell'esclusione da socio, il giudice ha ritenuto preclusa al lavoratore qualsiasi altra possibilita'  configurante un'azione risarcitoria, determinando definitivamente l' estinzione del rapporto di lavoro.

In conclusione, l'estromissione del socio-lavoratore, che puo' avvenire legittimamente nel rispetto dei criteri di cui all'art.2533 del Codice Civile, deve essere impugnata tassativamente entro i 60 giorni previsti dalla medesima norma attraverso una vera e propria azione giudiziale. La mancata opposizione della delibera di esclusione produce inevitabilmente degli effetti diretti sul rapporto di lavoro causandone la definitiva estinzione. A cio' si aggiunga, naturalmente, che, qualora la condotta del socio-lavoratore  leda sia il contratto sociale che gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, la cooperativa puo' porre termine ad ambedue i rapporti con un unico atto, vale a dire la delibera di esclusione.

Valerio Pollastrini

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