Il Tribunale di Reggio Emilia ha recentemente ribaltato
la decisione della Questura che aveva negato il permesso di soggiorno al
coniuge straniero transessuale sposato
con una donna italiana.
Il diniego era stato motivato in base all'assunto che
assumere sembianze femminili equivarrebbe ad escludere la possibilità di convivenza con la donna sposata
cinque anni prima. Il matrimonio sarebbe
quindi stato celebrato al solo scopo di ottenere il documento di soggiorno.
Il Tribunale adito ha ritenuto discriminatoria tale
motivazione, ricordando che in casi il requisito
fondamentale per la persistenza del matrimonio sia quello della convivenza
effettiva.
Dall'analisi dei fatti il ricorrente e' risultato legalmente coniugato con la cittadina italiana
e non sono emersi dubbi sulla celebrazione del loro
matrimonio.
Di estrema rilevanza e' stato inoltre l'accertamento dello stato
formale che ha evidenziato che i coniugi
siano tuttora di diverso sesso anagrafico. Il ricorrente infatti, pur assumendo sembianze dell'altro genere, non
ha mai chiesto il cambio di sesso.
Il Tribunale ha ribaltato la decisione della
Questura dopo aver accertato l'effettiva convivenza dei coniugi in questione, confermata
da diversi informatori.
L'ordinanza in commento va ad aggiungersi agli altri
precedenti nazionali e comunitari che hanno accolto favorevolmente la permanenza di un matrimonio
fondato sulla convivenza dopo il mutamento di sesso di uno dei coniugi.
L'esempio più recente e' quello del Tribunale di
Rimini che aveva ritenuto illegittimo il
rifiuto della carta di soggiorno ad un cittadino brasiliano sposato con
un'italiana e che aveva avviato un percorso di mutamento di sesso senza però
alcun cambiamento sotto il profilo anagrafico.
Valerio Pollastrini
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