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lunedì 4 marzo 2013

Permesso di soggiorno per il coniuge transessuale


Il Tribunale di Reggio Emilia ha recentemente ribaltato la decisione della Questura che aveva negato il permesso di soggiorno al coniuge straniero  transessuale sposato con una donna italiana.  

Il diniego era stato motivato in base all'assunto che assumere sembianze femminili equivarrebbe ad escludere  la possibilità di convivenza con la donna sposata  cinque anni prima. Il matrimonio sarebbe quindi stato celebrato al solo scopo di ottenere il documento di soggiorno.

Il Tribunale adito ha ritenuto discriminatoria tale motivazione, ricordando che in casi  il requisito fondamentale per la persistenza del matrimonio sia quello della convivenza effettiva.

Dall'analisi dei fatti il ricorrente e' risultato  legalmente coniugato con la cittadina italiana e  non  sono emersi dubbi sulla celebrazione del loro matrimonio.

Di estrema rilevanza e'  stato inoltre l'accertamento dello stato formale  che ha evidenziato che i coniugi siano tuttora di diverso sesso anagrafico. Il ricorrente infatti,  pur assumendo sembianze dell'altro genere, non ha mai chiesto il cambio di sesso.

Il Tribunale ha ribaltato la decisione della Questura dopo aver accertato l'effettiva convivenza dei coniugi in questione, confermata da diversi informatori.

L'ordinanza in commento va ad aggiungersi agli altri precedenti nazionali e comunitari che hanno  accolto favorevolmente la permanenza di un matrimonio fondato sulla convivenza dopo il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

L'esempio più recente e' quello del Tribunale di Rimini che aveva  ritenuto illegittimo il rifiuto della carta di soggiorno ad un cittadino brasiliano sposato con un'italiana e che aveva avviato un percorso di mutamento di sesso senza però alcun cambiamento sotto il profilo anagrafico.

Valerio Pollastrini

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