Con l’interpello
n.9 dell’8 marzo 2013, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla possibilità per le aziende di utilizzare i benefici previsti
dall’articolo 8, comma 9, della legge n.407/1990 anche per l’ assunzione di dipendenti
precedentemente occupati.
Si tratta della
riduzione contributiva di 36 mesi, prevista per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da
un periodo uguale a quello suddetto. Le recenti modifiche apportate
dalla L. n. 92/2012, hanno escluso dallo
sgravio le assunzioni effettuate in
sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi nei sei mesi precedenti.
La Riforma del
lavoro ha introdotto altresì alcuni principi generali in ordine alla fruizione
degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L. n. 407/1990.
Sostanzialmente le
agevolazioni non spettano con riferimento
a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte
di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o
controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
Inoltre per la determinazione del diritto agli incentivi e
della loro durata, devono cumularsi i periodi in cui il lavoratore abbia
prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato
o somministrato.
Alla luce del richiamato
dettato normativo il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato una specifica istanza di interpello per conoscere il parere del
Ministero a proposito della corretta interpretazione della disciplina delle
agevolazioni contributive concesse al datore di lavoro che effettui nuove
assunzioni.
In particolare è
stato chiesto se i benefici della legge n.407/1990 potessero trovare
applicazione anche nel caso in cui la nuova assunzione riguardasse ex
dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di
disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale.
Il Ministero ha
chiarito che per le ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione
di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano
nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi
al riconoscimento per intero del beneficio.
Se quindi il
lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a
maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di
ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento
del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8,
comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece,
contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
Valerio
Pollastrini
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