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sabato 9 marzo 2013

Possibile usufruire dei benefici della 407/1990 per l’assunzione dell’ex dipendente che ha nuovamente maturato i requisiti


Con l’interpello n.9 dell’8 marzo 2013, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per le aziende di utilizzare i benefici previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge n.407/1990 anche per l’ assunzione di dipendenti precedentemente occupati.

Si tratta della riduzione contributiva di 36 mesi, prevista per le assunzioni  con contratto a tempo indeterminato, anche  part-time, di soggetti disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto. Le recenti modifiche apportate dalla  L. n. 92/2012, hanno escluso dallo sgravio le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi nei sei mesi precedenti.

La Riforma del lavoro ha introdotto altresì alcuni principi generali in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L. n. 407/1990.

Sostanzialmente le agevolazioni non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Inoltre per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, devono cumularsi i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Alla luce del richiamato dettato normativo  il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha  avanzato una specifica istanza  di interpello per conoscere il parere del Ministero a proposito della corretta interpretazione della disciplina delle agevolazioni contributive concesse al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.

In particolare è stato chiesto se i benefici della legge n.407/1990 potessero trovare applicazione anche nel caso in cui la nuova assunzione riguardasse ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale.

Il Ministero ha chiarito che per le ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio.

Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.

Valerio Pollastrini

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