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giovedì 14 marzo 2013

I nuovi congedi obbligatori e facoltativi riservati al padre lavoratore


La Riforma Fornero, al fine di «promuovere la cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», impone ai neo-papa' un giorno obbligatorio di astensione dal lavoro. La norma prevede inoltre altri due permessi giornalieri facoltativi, rimessi pero' alla scelta della consorte.

I nuovi congedi, introdotti in via sperimentale per il triennio 2013/2015, sono rivolti solamente ai lavoratori subordinati. Essi trovano applicazione   per le nascite avvenute successivamente al 1° gennaio 2013 e dovranno essere utilizzati entro cinque mesi dal parto.

Per i padri adottivi o affidatari il limite di fruizione va riferito ai primi cinque mesi dalla data di ingresso del minore in famiglia.

 La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 dello specifico regolamento di attuazione, approvato con decreto 22 dicembre 2012, ha reso operativa questa norma della Riforma.
 
Il congedo obbligatorio
L' obbligo  di astenersi dal lavoro  per un giorno   potra' essere adempiuto  anche in concomitanza con il congedo di maternità post partum  dalla madre.

Va precisato che nei casi di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo puo' ricorrere al diritto di astensione per maternita', ossia ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre. La ricorrenza della predetta ipotesi non pregiudica il diritto al nuovo congedo obbligatorio di un giorno che, dunque, si andrebbe a sommare al congedo di paternità.

 Il congedo facoltativo
Attraverso il congedo facoltativo il padre lavoratore dipendente potra' ricorrere ad ulteriori uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa.  Questo congedo facoltativo è pero' subordinato alla scelta della madre, anch'essa lavoratrice, di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria.

Modalità di fruizione
Sia la durata del   congedo obbligatorio che quella dei permessi facoltativi deve essere intesa come giornata intera di lavoro. E' stata la stessa legge di riferimento ad escludere ogni possibilita' di frazionamento orario.

Il congedo facoltativo inoltre è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre, sia essa  obbligatoria (congedo di maternità) o facoltativa (congedo parentale).

Il regolamento di attuazione non ha pero' specificato  se il congedo spetti al padre anche nell'ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Considerando che l'intento del legislatore appare quello di stimolare uno scambio del congedo tra madre e padre, sembra ragionevole ritenere che il nuovo congedo non spetti ai papà  la cui coniuge  non sia, al contempo,  lavoratrice dipendente.
 
Trattamento economico dei permessi
I nuovi congedi sono retribuiti e coperti da contribuzione.

Il padre lavoratore, a fronte del congedo obbligatorio, come per quelli facoltativi, percepira' un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione. Sara' il datore di lavoro ad erogare direttamente il compenso,  recuperando immediatamente l'intera somma attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali a debito del mese di riferimento.

Come richiedere i congedi
Per entrambi i congedi il padre dovra'  inoltrare al datore di lavoro una comunicazione  scritta con un preavviso di almeno 15 giorni, recante l'indicazione del periodo scelto per la fruizione.

Attraverso la  dedicata procedura telematica che l'Inps si e' impegnata ad istituire in breve tempo, il datore di lavoro dovra' invece comunicare all'Istituto previdenziale le giornate di congedo utilizzate dal lavoratore.

Nell'attesa, sara' comunque possibile fruire dei congedi.

Per il congedo facoltativo è altresi' previsto un adempimento aggiuntivo. Il padre lavoratore dovra' allegare alla richiesta per il datore di lavoro una dichiarazione con la quale la madre si impegna  a non beneficiare del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La stessa documentazione dovra' essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Valerio Pollastrini

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