La Riforma Fornero, al fine di «promuovere la
cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», impone ai neo-papa' un giorno obbligatorio
di astensione dal lavoro. La norma prevede inoltre altri due permessi giornalieri facoltativi, rimessi
pero' alla scelta della consorte.
I nuovi congedi,
introdotti in via sperimentale per il triennio 2013/2015, sono rivolti
solamente ai lavoratori subordinati. Essi trovano applicazione per le nascite avvenute successivamente al 1°
gennaio 2013 e dovranno essere utilizzati entro cinque mesi dal parto.
Per i padri adottivi o affidatari il limite di
fruizione va riferito ai primi cinque mesi dalla data di ingresso del minore in
famiglia.
Il congedo obbligatorio
L' obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno potra' essere adempiuto anche in concomitanza con il congedo di maternità post partum dalla madre.
Va precisato che nei casi di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono del figlio, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo puo' ricorrere al
diritto di astensione per maternita', ossia ad assentarsi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice madre. La ricorrenza della predetta ipotesi non pregiudica il
diritto al nuovo congedo obbligatorio di un giorno che, dunque, si andrebbe a
sommare al congedo di paternità.
Modalità di
fruizione
Sia la durata del congedo
obbligatorio che quella dei permessi facoltativi deve essere intesa come
giornata intera di lavoro. E' stata la stessa legge di riferimento ad escludere
ogni possibilita' di frazionamento orario.
Il congedo facoltativo inoltre è fruibile dal padre
anche contemporaneamente all'astensione della madre, sia essa obbligatoria (congedo di maternità) o
facoltativa (congedo parentale).
Il regolamento di attuazione non ha pero'
specificato se il congedo spetti al
padre anche nell'ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Considerando che l'intento del legislatore appare
quello di stimolare uno scambio del congedo tra madre e padre, sembra
ragionevole ritenere che il nuovo congedo non spetti ai papà la cui coniuge non sia, al contempo, lavoratrice dipendente.
Trattamento
economico dei permessi
I nuovi congedi sono retribuiti e coperti da
contribuzione.
Il padre lavoratore, a fronte del congedo
obbligatorio, come per quelli facoltativi, percepira' un'indennità giornaliera
a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione. Sara' il datore di lavoro
ad erogare direttamente il compenso, recuperando
immediatamente l'intera somma attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali
a debito del mese di riferimento.
Come
richiedere i congedi
Per entrambi i congedi il padre dovra' inoltrare al datore di lavoro una comunicazione
scritta con un preavviso di almeno 15
giorni, recante l'indicazione del periodo scelto per la fruizione.
Attraverso la dedicata procedura telematica che l'Inps si e'
impegnata ad istituire in breve tempo, il datore di lavoro dovra' invece
comunicare all'Istituto previdenziale le giornate di congedo utilizzate dal
lavoratore.
Nell'attesa, sara' comunque possibile fruire dei
congedi.
Per il congedo facoltativo è altresi' previsto un
adempimento aggiuntivo. Il padre lavoratore dovra' allegare alla richiesta per
il datore di lavoro una dichiarazione con la quale la madre si impegna a non beneficiare del congedo di maternità a
lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La
stessa documentazione dovra' essere trasmessa anche al datore di lavoro della
madre.
Valerio Pollastrini
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